Pubblicato il D.P.C.M che istituisce il Fondo di sostegno alla natalità

Argomenti:Diritti sociali
Tipologia del contenuto:Notizie

Con D.P.C.M del 8.6.2017, pubblicato il 12.9.2017, è stato istituito, in attuazione della legge di stabilità per il 2017, il Fondo di sostegno alla natalità a favore delle famiglie con uno o più figli nati o adottati a partire dal 1 gennaio 2017 con estensione fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

Il Fondo opera per prestiti fino a 10.000 euro mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari senza che i soggetti finanziatori possano richiedere garanzie aggiuntive. In questo modo si permette dunque, anche alle famiglie prive di sufficienti garanzie, di accedere al credito agevolato.

I finanziamenti che rientrano nella garanzia del Fondo non possono avere una durata superiore a sette anni e un ammontare superiore a diecimila euro e non possono coprire più del cinquanta per cento del finanziamento totale.

Nell’ipotesi di inadempimento del beneficiario del finanziamento, interviene allora la garanzia del Fondo: in caso di infruttuosa intimazione di pagamento al beneficiario, trascorsi sessanta giorni, il finanziatore può richiedere l’intervento della garanzia.

Quanto ai requisiti di accesso, l’art. 3, comma 2, lettera a) del DPCM prevede che i soggetti beneficiari del finanziamento debbano essere residenti in Italia e avere la cittadinanza italiana o europea oppure, se si tratta di cittadini extracomunitari, debbano essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

L’accesso al Fondo viene poi attuato su base meramente temporale in base all’anno, al mese, al giorno, all’ora e al minuto di arrivo della richiesta, risultando irrilevante l’effettiva situazione reddituale del soggetto richiedente. Ne deriva che anche genitori benestanti potrebbero beneficiare della garanzia mentre, quei genitori che, pur trovandosi in una situazione economica più svantaggiosa, hanno inviato la richiesta in un momento successivo potrebbero rimanerne esclusi.

Tale agevolazione nell’accesso al credito, così come avviene anche per il premio alla nascita di cui all’art. 1 comma 353 della L.11 dicembre 2016 n. 232, si mantiene dunque collegata ad una logica di sostegno alla nascita in sé piuttosto che a quella di sostegno alle famiglie bisognose al momento della nascita.

 

Quanto agli stranieri invece viene mantenuto, come già in tutte le prestazioni varate negli ultimi anni, il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo con la inevitabile conseguenza che coloro che non dispongono del reddito minimo e dell’alloggio idoneo necessario per accedere al permesso di lungo periodo resteranno esclusi (come già dal premio alla nascita, dall’assegno di natalità, dal reddito di inclusione ecc.) anche dal Fondo di sostegno: il migrante regolarmente soggiornante e  bisognoso continua ad essere ignorato dalle politiche sociali.

Il decreto

 

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