Consiglio di Stato, sezione terza, 20 ottobre 2017, n. 4857

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa sulla emersione per accogliere la domanda di regolarizzazione in controversia, quanto meno ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Ad avviso del Collegio, nel caso all’esame sussistono i requisiti previsti dalla normativa sulla emersione, in quanto il dipendente, entrato in Italia prima del 31 dicembre 2011, alla data di entrata in vigore del D.LGS. N.109/2012 (pubblicato sulla G.U. 25 luglio 2012) stava lavorando ininterrottamente per il suo datore di lavoro da oltre tre mesi, periodo minimo per accedere al beneficio della emersione del lavoro irregolare (D.LGS. n.109/2012, art.5, comma 1).(…)In punto di diritto, poi, va aggiunto che (in materia di scansione temporale degli adempimenti contributivi da parte del datore di lavoro) con la circolare congiunta emanata in data 24 ottobre 2014, n.5698, il Ministero dell’Interno ed il Ministero del Lavoro hanno raccomandato ai competenti uffici di accogliere, comunque, la domanda di emersione anche in caso di tardivo versamento dei contributi (compresi quelli relativi ai primi sei mesi), ritenendo che, in presenza di un inadempimento non imputabile al lavoratore, “il pagamento tardivo consenta il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore beneficiario della domanda di emersione”.

 

Consiglio di Stato, sezione terza, 20 ottobre 2017, n. 4857