Corte d’Appello di Torino, sentenza 29 novembre 2017

Il bonus bebè di cui all’art. 1, comma 125, L. 190/2014, in quanto prestazione destinata a compensare i carichi familiari riconosciuta in base a determinati criteri obiettivi prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, rientra, indipendentemente dalla qualificazione della sua natura assistenziale o previdenziale, tra le prestazioni familiari di cui all’art. 3, lett. j) del regolamento CE 883/2004 e pertanto il cittadino extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che rinvia a detto regolamento. Tale principio, che è chiaro, preciso e incondizionato deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione.

bonus bebè – art. 1, comma 125, L. 190/2014 – prestazione compensativa dei carichi familiari – criteri obiettivi di riconoscimento – assenza valutazione discrezionale – prestazione familiare – art. 3, lett. j), regolamento CE 883/2004 – cittadino extra UE titolare di permesso unico lavoro – parità di trattamento – art. 12 direttiva 2011/98 – principio chiaro, preciso e incondizionato – diretta applicabilità – discriminazione – sussiste

Corte d’Appello di Torino, 29.11.2017, Pres. Mariani, Rel. Visaggi, INPS (Avv.ti Sanguinetti e Morreale) c. XXX (Avv.ti Guariso, Neri, Lavanna)