Tribunale di Fermo, sentenza 27 giugno 2017

Il bonus bebè di cui all’art. 1, comma 125, L. 190/2014 spetta anche a chi pur possedendo tutti i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio non risulta essere titolare di un permesso di lunga durata in quanto sarebbe irragionevole escludere dal beneficio il ricorrente per il solo fatto di non avere sufficienti risorse economiche per poter pagare la cosiddetta tassa soggiorno; pertanto l’Inps non può irragionevolmente escludere coloro che non hanno il permesso di lunga durata non perché non siano in possesso dei requisiti per ottenerlo ma perché non se lo possono permettere.

 

bonus bebè – art. 1, comma 125, L. 190/2014 – mancanza titolarità permesso di lungo periodo – insufficienza risorse economiche – tassa soggiorno – irragionevole esclusione