Tribunale di Torino, sentenza 22 dicembre 2017

Il bonus bebè di cui all’art. 1, comma 125, L. 190/2014, in quanto prestazione finalizzata a compensare i carichi familiari riconosciuta in presenza di determinati requisiti oggettivi a prescindere da una valutazione individuale,  e in quanto assente dall’elenco dell’Allegato I di prestazioni “speciali” escluse dall’ambito applicazione, rientra tra le prestazioni familiari di sicurezza sociale di cui all’art. 3 del regolamento CE 883/2004 e pertanto il cittadino extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che rinvia a detto regolamento. Tale principio, che è chiaro, preciso e incondizionato deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione.

 

bonus bebè – art. 1, comma 125, L. 190/2014 – prestazione finalizzata a compensare i carichi familiari –  erogazione in base a requisiti oggettivi – irrilevanza della valutazione individuale – mancata indicazione nell’Allegato I – applicabilità del regolamento – prestazione familiare di sicurezza sociale – art. 3,  regolamento 883/2004 – cittadino extra UE titolare di permesso unico lavoro – parità di trattamento – art. 12 direttiva 2011/98 – principio chiaro, preciso e incondizionato – diretta applicabilità – discriminazione – sussiste

Tribunale di Torino, 22.12.2017, Est. Fierro, XXX (Avv.ti Guariso, Lavanna e Maiorca) c. INPS (Avv.to Regaldo)