Per i lavori non subordinati nella PA nessun limite di accesso agli stranieri

Il Tribunale di Torino, accogliendo il ricorso di ASGI, ha dichiarato discriminatorio il bando per il reclutamento di “personale esterno” non subordinato con qualifica di mediatore culturale emesso da ASL Napoli Nord 2 nella parte in cui non consente l’accesso a tutti i cittadini stranieri, indipendentemente dal titolo di soggiorno.

In data 19.07.2017, l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord ha pubblicato un bando per l’assunzione di mediatori culturali esterni – e dunque assunti con contratto di lavoro non subordinato – ove, fra i requisiti di ammissione, veniva richiesta la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea.

Poiché l’introduzione di questi requisiti di cittadinanza era priva di qualsiasi base legale ASGI Campania è intervenuta con una serie di lettere, senza però ricevere alcun riscontro.

ASGI ha allora presentato ricorso al Tribunale di Torino (competente per territorio) facendo valere l’illegittimità del requisito di accesso e chiedendo la modifica del bando e la riapertura dei termini.

A pochi giorni dall’udienza l’Azienda sanitaria ha modificato i requisiti, ampliando l’accesso ai soggetti di cui all’art. 38 del D.lgs 165/2001 e quindi ai titolari di protezione internazionale, ai lungosoggiornanti e ai familiari extracomunitari di cittadini europei.

Si è posta così in causa la questione se l’art. 38 citato (che fa riferimento ai “posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”) si riferisca anche ai rapporti di lavoro para subordinato e atipico (come i lavoratori coordinati e continuativi, ove ancora ammessi o le collaborazioni professionali) o solo alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

Il Giudice di Torino, condividendo la posizione di ASGI, ha optato per la seconda interpretazione. E in effetti qualsiasi limitazione alla libertà di accesso al lavoro deve essere di stretta interpretazione, costituendo eccezione rispetto al principio generale di parità garantito dalla Convenzione OIL 143/75: dunque occorre considerare che la norma di cui sopra non solo utilizza l’espressione “posto di lavoro” che è normalmente riferita ai posti di lavoro subordinato; ma soprattutto che è inserita nel TU sull’ordinamento del lavoro “alle dipendenze” della PA. Esclusa quindi la applicabilità della restrizione, torna ad avere piena efficacia il principio generale paritario con divieto di qualsiasi limitazione: non solo quella originariamente prevista dall’ASL (cittadini nazionali e UE) che era priva di qualsiasi seppur labile riferimento normativo, ma anche quella introdotta in corso di causa con la seconda formulazione del bando.

Il giudice di Torino ha dunque ritenuto sussistente il carattere discriminatorio del bando (anche nella seconda versione) e, con ordinanza del 12 giugno 2018, ha ordinato all’Azienda sanitaria “di sospendere la selezione e modificare l’avviso, indicando che è consentita la partecipazione anche a tutti i cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno che consenta l’accesso al lavoro”.

Il caso, che segue di poche settimane quello dei giardinieri genovesi e dei mediatori culturali del Ministero di Giustizia,  mette ancora una volta in evidenza la incredibile superficialità con la quale spesso pubbliche amministrazioni e aziende pubbliche affrontano il problema della parità di trattamento tra italiani e stranieri nell’accesso al lavoro; superficialità che appare poi particolarmente inaccettabile e illogica in un caso come quello della ASL Napoli, ove la PA avrebbe potuto solo trarre vantaggio dall’apertura ai cittadini stranieri, spesso titolari proprio di quelle competenze linguistiche che sono necessarie all’attività di mediatore.

L’ordinanza