Tribunale di Treviso, ordinanza 30 maggio 2018

L’esclusione delle titolari di permesso unico lavoro dall’accesso al premio alla nascita di cui all’art. 1, comma 353 della L. 232/2016, istituita tramite circolare INPS 39/2017, che ha esteso a suddetto beneficio i medesimi requisiti previsti per il bonus bebè, costituisce una condotta discriminatoria sia in quanto non sussiste alcun potere in capo all’Istituto di restringere i potenziali beneficiari della prestazione, sia perché una tale limitazione contrasta con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della Direttiva 2011/98 che, in quanto sufficientemente chiaro preciso e incondizionato, è dotato di diretta applicabilità; pertanto detta condotta discriminatoria deve essere eliminata ordinando all’INPS di estendere il beneficio a tutte le madri regolarmente soggiornanti e di garantire adeguata comunicazione sul proprio sito istituzionale.

Premio alla nascita – all’art. 1, comma 353 della L. 232/2016 – esclusione titolari permesso unico lavoro – circolare 39/2017 – estensione requisiti bonus bebè – assenza potere di deroga in capo all’INPS – principio di parità di trattamento ex art. 12 direttiva 2011/98 – diretta applicabilità – discriminazione – sussiste – estensione del beneficio – diritto delle madri regolarmente soggiornanti – adeguata comunicazione

Tribunale di Treviso, 30.05.2018, pres. Galli, XXX (avv.to Berti) c. INPS (avv.to Sferrazza)