Lodi: aggiustamenti confusi e inadeguati

Argomenti:Lodi//Lombardia
Tipologia del contenuto:Comunicati stampa//Notizie

La Giunta Comunale di Lodi ha pubblicato la Delibera n. 114 del 17 ottobre 2018 con cui ha introdotto alcuni “correttivi” al regolamento in materia di accesso alle prestazioni sociali. ASGI e NAGA : “Siamo alla totale distorsione dell’azione amministrativa, con violazione dei più elementari principi di correttezza, trasparenza e certezza del diritto”.

 

Con riferimento alla delibera della Giunta Comunale di Lodi n. 114 del 17 ottobre 2018 che ha introdotto alcuni “correttivi” al regolamento in materia di accesso alle prestazioni sociali, ASGI e NAGA, che, in accordo con i coordinamenti locali, hanno promosso il giudizio avanti il Tribunale di Milano chiamato all’udienza del 6.11.2018, precisano quanto segue:

Le ragioni di diritto fatte valere con il ricorso (e già esposte nei comunicati del 13.10 e del 15.10 u.s.) non trovano risposta nelle modifiche introdotte: rimane infatti la illegittima pretesa del Comune di chiedere ai cittadini stranieri, e solo ai cittadini stranieri, documentazione aggiuntiva rispetto ai criteri di accertamento del bisogno e del reddito che sono invece previsti dal DPCM 159/13 in modo eguale per italiani e stranieri e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

In ogni caso, se anche si volesse muovere dall’erroneo presupposto secondo il quale gli stranieri potrebbero essere onerati nel presentare documentazione ulteriore e diversa dai cittadini italiani, la delibera resterebbe inaccettabile perché presenta lacune e illogicità.

Il termine di 18 mesi di validità della certificazione è fissato in modo del tutto arbitrario e incerto, non essendo chiarito se la “possibilità” di proroga fino alla conclusione del servizio per la fruizione del quale è stato prodotto debba ritenersi come “diritto” alla proroga, né se la fine del servizio debba intendersi (ad es. per la mensa o i trasporti scolastici) la fine dell’anno scolastico o del ciclo di studio; né quale sia la fine del servizio per le altre prestazioni indicate nel regolamento (ad esempio le prestazioni per i disabili, l’assistenza domiciliare agli anziani ecc.)

Non vi è alcuna certezza che le rappresentanze diplomatiche intendano rilasciare le dichiarazioni di impossibilità o di “parzialità” delle dichiarazioni di impossidenza cui fa riferimento la lettera d) prima parte della delibera. Nella seconda parte della lettera d), poi, si ammette la sufficienza di una mera dichiarazione con la quale, in parole povere, il consolato dell’Ecuador (ad esempio) dichiari che il certificato va richiesto all’ente competente in Ecuador: come è del tutto ovvio che sia. Si dimostra così la vacuità di tutto il sistema con il quale il migrante viene onerato di un documento che non ha nessuna efficacia ai fini di accertare la effettiva condizione reddituale in patria e costituisce quindi pura e inutile vessazione.

Altrettanto illogico appare demandare al dirigente comunale, in caso dubbio, la valutazione della “presumibile inesistenza di patrimonio o di reddito” essendo del tutto incomprensibile da cosa il dirigente possa “presumere” tale inesistenza.

Infine clamorosamente illogico è che i Paesi “in stato di belligeranza” per i quali si darebbe comunque corso alla richiesta debbano essere accertati dal funzionario comunale mediante verifica presso i “Ministeri competenti”: contro ogni logica e contro ogni norma, l’accesso alle prestazioni sociali verrebbe così condizionato a una decisione del Ministero degli Esteri sull’effettivo stato di belligeranza di un Paese (valutazione sulla quale ovviamente il Ministero non ha nessun obbligo di interloquire con il Comune di Lodi e che comunque resterebbe ampiamente discrezionale, ad esempio quando si sia in presenza di un conflitto circoscritto a un’area del Paese, come accade in Nigeria o persino in Siria).
Siamo, dunque, alla totale distorsione dell’azione amministrativa, con violazione dei più elementari principi di correttezza, trasparenza e certezza del diritto. Il presunto “aggiustamento” dimostra, quindi, quanto la tesi propugnata sin dall’inizio dall’Amministrazione sia, non solo in contrasto con la legge nazionale che regola l’accesso alle prestazioni, ma anche illogica e finisca per travisare le regole base della convivenza e della azione pubblica.

ASGI e NAGA insisteranno, pertanto, nell’azione giudiziaria facendo valere anche in questo caso il diritto alla parità di trattamento tra italiani e stranieri che costituisce principio essenziale per la costruzione di una società più giusta, inclusiva e coesa.


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