L’art. 3 IL DPR 445/00 è in contrasto con l’art. 2, comma 5 TU immigrazione: lo straniero ha diritto all’autocertificazione come l’italiano

La vicenda esaminata dalla Corte d’Appello di Milano riguarda una domanda di  pensione d’invalidità che l’INPS aveva rifiutato asserendo che, per  quanto riguarda il requisito reddituale, lo straniero richiedente non poteva pretendere l’attivazione del procedimento sulla base della sola autocertificazione, non trovando applicazione le norme sulla autocertificazione per gli stranieri, per effetto della esclusione di cui all’art. 3 del DPR 445/2000.

Sia il giudice di primo grado che la Corte d’Appello hanno accolto la tesi del richiedente in primo luogo sulla base delle norme specifiche che regolano i trattamenti pensionistici in conformità a quanto già deciso altre volte dai Tribunali di Milano  e Brescia . La rilevanza della decisione sta tuttavia nella conferma della tesi già avvallata dal Tribunale di Milano nella vicenda Lodi: la norma di fonte primaria (in questo caso l’art. 2 comma 5 TU immigrazione) stabilisce un regime assolutamente paritario nei rapporti con la PA e non può in alcuno modo essere derogata da una norma di fonte secondaria (come il DPR 445/2000).  Secondo il DM 289/2002, il cittadino straniero può infatti auto certificare eventuali redditi di natura pensionistica prodotti all’estero al pari del cittadino italiano fatto salvo il dovere dell’amministrazione di svolgere verifiche successive.

La sentenza