Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 22 gennaio 2019, C-193/17

Costituisce discriminazione diretta fondata sulla religione il diniego – opposto ai soli lavoratori che non appartengono a una delle chiese cristiane per le quali la legge austriaca prevede il venerdì santo come festività religiosa – di un’indennità retributiva per le prestazioni di lavoro svolte in tale giorno. La restrizione del diritto all’indennità ai soli lavoratori che appartengono alle predette chiese e che lavorano in tale giorno non può considerarsi una misura necessaria alla preservazione dei diritti e delle libertà altrui di cui all’art. 2, par. 5 della direttiva n. 2000/78, né una misura specifica volta alla compensazione degli svantaggi correlati alla religione (“azioni positive”) , ai sensi dell’art. 7 par. 1 della stessa direttiva.

Discriminazione religiosa – riconoscimento di un giorno festivo solo agli  appartenenti ad alcune chiese – sussistenza

Corte di Giustizia dell’UE, sentenza del 22 gennaio 2019, C_193_17