Sull’onda della ormai consolidata giurisprudenza in materia di accesso all’assegno di maternità ai titolari di permesso unico lavoro, a Torino il Giudice vincola ancora una volta le amministrazioni a un comportamento conforme alla legge imponendo di dare corretta informazione al pubblico.
Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 15 febbraio 2019, ha condannato il Comune di Torino e l’INPS all’immediato pagamento della prestazione a favore delle ricorrenti cittadine egiziane titolari di permesso unico lavoro, coniugate rispettivamente con cittadini extracomunitari tutti titolari di permesso per lungo soggiornanti.
L’ordinanza- che ha accolto il ricorso promosso dagli avvocati Guariso, Lavanna e Maiorca – ha accertato la natura discriminatoria del rifiuto operato dal Comune di Torino di riconoscere l’assegno di maternità anche ai titolari di permesso unico lavoro.
Il Tribunale di Torino, in questo modo, conferma l’inderogabilità della clausola europea di parità di trattamento prevista dall’art. 12 della direttiva 2011/98/UE, rilevandone il contrasto con l’art. 74 d.lgs. 151/01 e disponendone la sua conseguente disapplicazione.
Va segnalato anche che il Giudice in virtù dell’art. 28, comma 5, d.lgs. 150/11 (in base al quale il Tribunale che accerti la condotta discriminatoria ha il potere di adottare, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione) ha ordinato al Comune di Torino di adeguare le proprie comunicazioni istituzionali, consentendo cosi una adeguata informazione alle mamme aventi diritto, a garanzia di una effettiva possibilità di accedere alla prestazione.