Al fine di garantire piena efficacia al principio di parità di trattamento sancito dalla Direttiva 2011/98/UE, la norma interna (art. 1 co. 125 l. n. 190/2014) deve essere disapplicata nella parte in cui prevede, quale requisito per l’attribuzione dell’assegno di natalità, il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Come disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.52/2019 , è il giudice remittente che deve valutare la conformità della disciplina legislativa nazionale alla citata normativa europea
assegno natalità- art. 1 co. 125 l. 190/2014 – prestazione assistenziale – direttiva 2011/98/Ce – applicazione – permesso lungo soggiornanti – disapplicazione – Corte Costituzionale – sentenza 52/2019 -valutazione conformità alla normativa europea
Tribunale di Milano, ordinanza 14 maggio 2019, est. Capelli, xxx (avv. Guariso) c. INPS (avv. Peco)