FVG: incentivi sul lavoro e rimpatri, lettera dell’ASGI ai consiglieri regionali

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L’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), ha inviato a tutti i consiglieri regionali una nota informativa sul Disegno di legge della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 54/2019, di cui è stata fissata la discussione in Consiglio regionale il prossimo 18 giugno.

La misura negherebbe l’aiuto a coloro che intendessero assumere lavoratori frontalieri o chi proviene da altre Regioni  ma anche chi rientra nella Regione FVG dopo un periodo all’estero. Sui rimpatri dei cittadini stranieri espulsi l’ASGI ricorda: materia di competenza statale, la Regione violerebbe la Costituzione

Ad avviso dell’ASGI, tale disegno di legge contiene alcune disposizioni contrarie alla Costituzione Italiana e ai vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali,  con riferimento al principio di uguaglianza e di non discriminazione, alle norme di diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione dei cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea, alle norme sulla parità di trattamento tra lavoratori di Stati terzi non membri UE e lavoratori nazionali di cui alla Convenzione OIL n. 143/1975  e alla direttiva europea (CE) 109/2003, nonché al divieto di apporre ostacoli alla libera circolazione delle persone tra le Regioni e al libero esercizio dell’attività lavorativa sull’intero territorio nazionale di cui all’art. 120 della Costituzione.

Incentivi occupazionali discriminatori

L’ASGI si riferisce in particolare alla disposizione che introdurrebbe un requisito generale di anzianità di residenza quinquennale sul territorio regionale del lavoratore assunto affinché il datore di lavoro possa concorrere agli incentivi occupazionali regionali previsti dalla legge regionale 18/2005. Secondo l’ASGI tale normativa finirebbe per sfavorire il reinserimento di lavoratori di altri Paesi membri dell’Unione Europea residenti nel FVG o dei lavoratori frontalieri, i quali avendo già svolto un’attività lavorativa nel FVG, hanno sviluppato un nesso sufficiente con il territorio regionale per poter concorrere alle politiche attive del lavoro e di reinserimento lavorativo, in condizioni di piena parità di trattamento con i lavoratori autoctoni, senza che possano intervenire discriminazioni, anche a natura indiretta, come più volte riconosciuto da molteplici sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

L’ASGI, inoltre, sottolinea che  l’introduzione di detto requisito di anzianità di residenza in materia di incentivi occupazionali, finirebbe per contrastare con le norme in materia di parità di trattamento nell’accesso all’impiego dei lavoratori di Paesi terzi non membri dell’Unione europea di cui al Testo Unico immigrazione (d.lgs. n. 286/98) che fa espresso riferimento agli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975, e alla direttiva europea n. 109/2003 sui lungo soggiornanti.

Inoltre, poiché la norma finirebbe per svantaggiare pure il reinserimento dei lavoratori italiani che sono giunti a lavorare in FVG provenienti da altre regioni italiane o dopo aver vissuto periodi di residenza all’estero, violerebbe l’art. 120 della Costituzione italiana che vieta misure regionali di tipo “protezionistico” sul mercato del lavoro, così come più volte riconosciuto dalla Corte Costituzionale.

Sui rimpatri decide lo Stato

L’ASGI esprime inoltre perplessità sulla norma proposta nel DDL che intende modificare la legislazione regionale in materia di immigrazione, consentendo l’assegnazione di finanziamenti regionali per sostenere le spese destinate ai rimpatri di immigrati colpiti da provvedimenti espulsivi.

  L’ ASGI ritiene che detta norma potrebbe avere profili di incostituzionalità in quanto finirebbe per incidere su una materia, quella dell’ingresso, del soggiorno e dell’allentamento dei cittadini stranieri, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, con evidente violazione della corretta ripartizione delle competenze tra Stato e regioni di cui all’art. 117 Cost.

Come più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale la competenza delle Regioni in materia di immigrazione può vertere sulle politiche di inclusione sociale degli immigrati, ma non estendersi alle materie dell’ingresso, della regolamentazione della condizione giuridica di soggiorno e di allontanamento, che spettano esclusivamente allo Stato, la cui legislazione già prevede un apposito fondo destinato ai rimpatri, al quale concorrono anche finanziamenti provenienti dall’Unione europea (art. 14 bis d.lgs. n. 286/98).

L’ASGI conclude, dunque, che qualora approvate, tali norme esporrebbero la Regione FVG a possibili contenziosi dinanzi alla Corte Costituzionale, ovvero a possibili procedure di infrazione del diritto UE promosse dalla Commissione europea dinanzi alla Corte di Giustizia europea.


La nota inviata ai consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia


Foto di Nick Savchenko from Kiev, Ukraine – Trieste, CC BY-SA 2.0, Collegamento

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