Finanziamenti UNRRA: illegittimo riservarli solo a cittadini italiani

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Il 3 luglio 2019 l’ ASGI ha inviato al Ministero dell’Interno una lettera per richiedere la modifica della direttiva del 10 aprile 2019 con cui si dispone l’utilizzo dei Fondi UNRRA prevedendo che” per l’anno in corso i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della Riserva ed ogni altra somma della Riserva stessa per euro 1.800.000,00 siano destinati a programmi socio assistenziali aventi come destinatari cittadini italiani che si trovano in condizione di marginalità sociale”.

Il Fondo Lire U.N.R.R.A., gestito dal Ministero dell’Interno, mira a fornire interventi per la realizzazione o potenziamento di servizi socio-assistenziali in favore di minori, anziani e disabili e per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

“Il riferimento ai soli cittadini italiani quali unici destinatari dei progetti presentati” ricorda ASGI nella lettera “appare del tutto illegittimo e irragionevole.”

Tale Riserva deriva dai fondi raccolti dall’’U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), organizzazione umanitaria internazionale, fondata nel 1943 con l’accordo di quarantaquattro paesi allo scopo di fornire aiuto e assistenza immediati ai paesi più colpiti dalla guerra attraverso programmi orientati a sostenere le fasce più deboli della popolazione ma anche volti alla ripresa della produzione sia agricola che industriale e alla riorganizzazione delle attività.
Il 12 novembre 1947, nell’accordo stipulato tra il Governo italiano e l’U.N.R.R.A., e reso esecutivo con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, veniva stabilito l’impiego della Riserva U.N.R.R.A. e cioè di quanto raccolto nel fondo attraverso “ i proventi derivanti dalla vendita, affitto o altro trasferimento dei rifornimenti e dei servizi forniti dall’U.N.R.R.A.”.

Nella lettera ASGI ricorda che la normativa italiana vieta l’erogazione di prestazioni sociali, siano esse di carattere essenziale o meno, sulla base del criterio della cittadinanza, in quanto tale previsione violerebbe gli artt. 2, comma 2 e 41 del Decreto legislativo 286/98 e l’art. 3 della Costituzione italiana.

Lo stesso Fondo U.N.R.R.A., regolato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1994, n. 755 che definisce puntualmente i criteri da adottare per la gestione del patrimonio, le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva, le aree di intervento, all’art. 3 prevede, nello specifico, che il finanziamento di progetti sia a favore di “persone in stato di bisogno e fasce sociali deboli, quali, in particolare, minori, giovani, anziani, persone con handicap, emarginati, famiglie-problema, tossicodipendenti, stranieri, nomadi”.

“Il soggetto partecipante al bando che dovesse impegnarsi a erogare prestazioni ai soli titolari dello status civitatis” -si legge nella lettera-“porrebbe in essere un comportamento discriminatorio, sanzionabile ai sensi dell’art. 43 Decreto legislativo 286/98 e 28 Decreto legislativo n. 150 del 2011. “

“Riteniamo che la previsione contenuta nella direttiva e nel bando sia frutto di mero errore materiale, che deve quindi essere immediatamente corretto” conclude l’ASGI, chiedendo al Ministero dell’Interno di modificare il bando e di riaprirlo, dandone immediata comunicazione pubblica al fine di consentire una adeguata informazione sulla intervenuta modifica e la conseguente partecipazione a parità di condizioni di tutti gli aventi diritto.



La foto ritrae un gruppo di bambini sfollati in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale – Wikipedia

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