Tribunale di Napoli, ordinanza 10 luglio 2019

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo costituisce il titolo comprovante l’esistenza di  una condizione giuridica soggettiva a cui la legge connette l’erogazione dell’assistenza sanitaria, anche in mancanza di iscrizione anagrafica, al fine di garantire al richiedente le condizioni materiali minime di accoglienza, conformemente alla normativa comunitaria e dunque, l’iscrizione anagrafica non costituisce un requisito necessario ai fini dell’erogazione dei servizi minimi essenziali.

permesso di soggiorno per richiesta asilo – titolo per iscrizione al SSN – mancata iscrizione anagrafica  – non costituisce requisito necessario

Tribunale di Napoli, ordinanza del 10 luglio 2019, rel. Coppola, xxx (avv.ti Paggi e Lici) c. ASL Napoli 2 Nord