Corte di Cassazione, ordinanza 1 aprile 2019, n. 9022

Si richiede alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, di pronunciarsi, in via pregiudiziale sulla seguente questione: se l’art. 12 par. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE, nonché il principio di parità di trattamento tra titolari del permesso unico di soggiorno e di lavoro e cittadini nazionali, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale in base alla quale, al contrario di quanto previsto per i cittadini di uno Stato membro, nel computo degli appartenenti al nucleo familiare, al fine del calcolo dell’assegno per il nucleo familiare, vanno esclusi i familiari del lavoratore titolare del permesso unico ed appartenente a Stato terzo, qualora gli stessi risiedano presso il Paese terzo di origine.

assegno nucleo familiare -rinvio pregiudiziale – art. 267 TFUE – art. 12 par. 1 lett e direttiva 2011/98/UE – titolari permesso unico lavoro – parità di trattamento – normativa interna – esclusione familiari residenti all’estero – eventuale contrasto

Corte di Cassazione, ordinanza del 1 aprile 2019 n. 09022, rel. Calafiore, INPS c. xxx