L’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo tra pronunce che riconoscono il diritto e rinvii alla Corte Costituzionale

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Sono ormai numerose le pronunce giudiziarie che riconoscono il diritto del richiedente asilo alla iscrizione anagrafica: tutte hanno affermato una interpretazione dell’art. 13 DL 113/18 secondo la quale l’affermazione ivi contenuta secondo la quale il permesso di soggiorno per richiesta asilo “non costituisce titolo” per l’iscrizione anagrafica avrebbe soltanto l’effetto di far venire meno il “regime speciale” introdotto  dall’art. 8  DL. 17.2.17 n.13 conv. in L. 13.4.17 n. 46  (secondo il quale i richiedenti asilo venivano iscritti all’anagrafe sulla base della dichiarazione del titolare della struttura ospitante) e riportare il richiedente al regime ordinario: quello cioè della verifica della dimora abituale, come previsto anche per il cittadino italiano, al quale  lo straniero regolarmente soggiornante è parificato ai sensi dell’art. 6, comma 7 TU immigrazione.

Qui in calce offriamo la rassegna aggiornata a febbraio 2020 dei provvedimenti giudiziari che hanno deciso in questo senso. Numerose altre azioni sono pendenti presso vari Tribunali e provvederemo al periodico aggiornamento.


Tribunale di Firenze, ordinanza del 18 marzo 2019

Tribunale di Bologna, ordinanza del 2 maggio 2019

Tribunale di Genova, ordinanza del 20 maggio 2019

Tribunale di Prato, ordinanza del 28 maggio 2019

Tribunale di Lecce, ordinanza del 4 luglio 2019

Tribunale di Cagliari, ordinanza del 31 luglio 2019

Tribunale di Parma, ordinanza del 2 agosto 2019

Tribunale di Bologna, ordinanza del 23 settembre 2019

Tribunale di Bologna, ordinanza del 23 settembre 2019

Tribunale di Catania, ordinanza del 1 novembre 2019

Tribunale di Roma, ordinanza del 25 novembre 2019

Tribunale di Lecce, ordinanza del 6 dicembre 2019

Tribunale di Firenze, ordinanza del 7 dicembre 2019

Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14 gennaio 2020

Tribunale di Palermo, sentenza del 23 gennaio 2020

Tribunale di Cagliari, ordinanza del 28 gennaio 2020

Tribunale di Bologna, ordinanza del 17 febbraio 2020

Tribunale di Bari, ordinanza del 28 febbraio 2020

Tribunale di Torino, ordinanza del 30 aprile 2020


Per quanto noto, ad oggi i provvedimenti che hanno invece rigettato le domande dei richiedenti sono solo tre, due del Tribunale di Trento e una del Tribunale di Torino.

Nello stesso tempo, sono quattro i Tribunali che hanno invece ritenuto che la norma effettivamente precluda l’iscrizione, ma che tale divieto sia in contrasto con numerose norme costituzionali e in primo luogo con l’art. 3 della Costituzione italiana perché sarebbe irragionevole riservare al solo richiedente asilo un  diverso trattamento, stante il suo pieno titolo  di soggiornare sul territorio nazionale, senza che possa essergli attribuita quella specifica condizione di “precarietà” (diversa e ulteriore rispetto a quella di qualsiasi altro titolo di soggiorno) che secondo il Ministero giustifica il diverso trattamento.


Tribunale di Ancona, ordinanza del 29 luglio 2019

Tribunale di Milano, ordinanza del 1° agosto 2019

Tribunale di Ferrara, ordinanza del 24 settembre 2019

Tribunale di Salerno, ordinanza del 9 agosto 2019


Dello stesso avviso è un altro Giudice milanese che ha di recente rinviato la decisione in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, ritenendo non condivisibile un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 13 DL 113/2018.


Tribunale di Milano, ordinanza di rinvio del 16 agosto 2019


Va, infine, ricordato che sia il tribunale di Firenze che quello di Bologna hanno ritenuto inammissibile il reclamo del Ministero dell’Interno contro la decisione del Tribunale che aveva affermato il diritto del richiedente asilo all’iscrizione anagrafica. Il Ministero aveva lamentato di non essere stato coinvolto nelle cause ritenendo di essere parte necessaria.


Tribunale di Firenze, ordinanza del 29 maggio 2019

Tribunale di Bologna, ordinanza dell’ 8 agosto 2019 – 1

Tribunale di Bologna, ordinanza dell’ 8 agosto 2019 – 2


Per segnalare ulteriore giurisprudenza potete scrivere a info@asgi.it

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