Corte Costituzionale, sentenza del 15 marzo 2019, n. 50

Non è fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. 23.12.00 n. 388, sollevata con riferimento agli artt. 3, 10, primo e secondo comma, questi ultimi  in relazione all’art. 14 CEDU nella parte in cui richiede, ai fini dell’accesso all’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6 L. 335/95, il permesso di lungo periodo di cui all’art. 9 TU immigrazione. Infatti non trattandosi di una prestazione volta a rispondere a bisogni essenziali della persona, rientra nella discrezionalità del legislatore  introdurre il requisito in questione, che qualifica la prestazione come corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto in precedenza dallo straniero al progresso materiale o spirituale della società.

assegno sociale – art. 3 co. 6 l. 335/95 – qlc – art. 80 comma 19 L. 23.12.00 n. 388 – artt. 3, 10 co. 1 e 2 (art. 14 CEDU) Cost. –  permesso di lungo soggiornanti – esclusione – infondatezza della questione

Corte Costituzionale, sentenza del 15.3.2019 n. 50, pres. Lattanzi, red. nominato Morelli sostituito da Prosperetti