Sezioni Unite della Cassazione: il DL 113/18 non è retroattivo

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze gemelle 29459, 29460 e 29461 del 24 settembre 2019 pubblicate il successivo 13 novembre ha risolto il contrasto sollevato con le precedenti ordinanze delle sezioni semplici avverso, principalmente, le sentenze della Sezione Prima n. 4890/19 e 4455/18 in tema, la prima, di irretroattività del DL 113/18 quanto all’intervenuta abrogazione della protezione umanitaria (art. 5, co. 6, Dlgs 286/98) e, la seconda, in merito al requisito dell’integrazione sociale quale presupposto per il riconoscimento della medesima protezione.

Il Supremo Collegio, nel solco delle sentenze contestate, ha ritenuto che trova ancora applicazione l’istituto della protezione umanitaria alle domande di protezione internazionale e statuale formalizzate prima del 5 ottobre 2018 ancora sub iudice (sia in sede amministrativa che giudiziale) riconoscendo, nonostante l’intervenuta abrogazione dell’art. 5, co. 6, Dlgs 286/98, l’efficacia temporalmente limitata della norma poiché il diritto alla protezione è “pieno e perfetto”al momento della domanda e non già a quello della decisione, confermando il valore ricognitivo e non costitutivo della decisione.

Per altro verso, la sentenza ha il pregio di riconoscere che uno dei requisiti apprezzabili ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è il percorso d’integrazione sociale sul Territorio Nazionale nell’idea che il costrutto della norma di cui al’art. 5, co. 6, Dlgs 286/98 esclude una tipizzazione rigida delle fattispecie cui essa può applicarsi ma trae fondamento dal riconoscimento di tutti i diritti umani fondamentali e ogni loro forma di espressione.

In tale prospettiva, tuttavia, non è sufficiente la denuncia di una generica condizione deteriore nel Paese di Origine e l’emersione dalla marginalità pregressa attraverso l’integrazione sul TN per ottenere il riconoscimento della protezione , ma, ritiene la Corte,  per l’accertamento dei presupposti della domanda è necessaria una valutazione comparatistica della situazione soggettiva e oggettiva con riferimento al Paese di Origine e la condizione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.

L’effetto principale della decisione è che per le domande di protezione avanzate  anteriormente alla data del 5 ottobre 2018 scrutinate o scrutinande, sia in sede amministrativa che giudiziale, deve trovare applicazione ancora l’istituto della protezione statuale e ove essa non sia stata presa in considerazione è possibile, e doveroso, anche il riesame (preferibilmente in autotutela) da parte dall’Autorità Amministrativa di cui si auspica l’intervento.


Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 24 settembre 2019, n.29460


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