Tribunale di Catania, ordinanza 1 novembre 2019

Sussiste il fumus boni iuris del diritto all’iscrizione anagrafica del titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo nel registro della popolazione residente del Comune di Catania secondo le regole generali previste dal DPR 223/89 e sussiste il periculum in mora poiché la mancata iscrizione ai registri anagrafici impedisce l’esercizio dei diritti di rilievo costituzionale ad essa connessi, quali ad esempio quello all’istruzione o al lavoro; pertanto la lesione del diritto soggettivo dell’istante costituisce un pregiudizio irreparabile e insuscettibile di adeguata tutela nella forma dell’equivalente monetario.

iscrizione anagrafica – richiedenti asilo – fumus boni iuris – sussiste – periculum in mora – sussiste- pregiudizio irreparabile

Tribunale di Catania, ordinanza 1 novembre 2019, est. Cosentino, xxx (avv. Campochiaro) c. Comune di Catania (avv. Santa Anna)