Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto del 20 dicembre 2019, n. 1395

In base al principio di irretroattività delle leggi che “comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso”, se  la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018 non trova applicazione ai procedimenti per il riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi umanitari che sono già stati avviati (e non ancora conclusi), essa, a fortiori, non potrà avere rilievo con riferimento ad una ipotesi in cui la protezione umanitaria è già stata riconosciuta al richiedente, al fine di elidere un beneficio – la prestazione delle misure di accoglienza – collegato a detto riconoscimento.


La sentenza