Corte di cassazione, I sezione civile, ordinanza del 23 ottobre 2019, n. 27076

Lo straniero cui sia stata prorogata la misura del trattenimento presso un centro di identificazione e di espulsione (CIE) ha diritto al riesame del provvedimento di proroga ai sensi dell’art. 15 della direttiva n. 2008/115/CE, norma “self-executing” direttamente applicabile nell’ordinamento interno; il riesame deve effettuarsi con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e della normativa sovranazionale, assicurate, in mancanza di espressa disciplina e tenuto conto dell’esigenza di celerità della decisione, dalle forme del rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c., già previsto per la convalida del trattenimento, idoneo a garantire il contraddittorio anche qualora non venga fissata l’udienza, essendo in tal caso le parti comunque ammesse a depositare memorie scritte.

L’ordinanza