Tribunale di Trieste, Verbale di udienza del 18 marzo 2020, n. 980

Il trattenimento del richiedente asilo nel Centro per il Rimpatrio non può essere rinnovato in quanto il trattenimento è strettamente funzionale alla tempestiva trattazione della domanda di protezione (ed alla eventuale espulsione), sicché, benché la domanda sia strata trasmessa alla questura in data 10 marzo 2020, vista la sospensione delle audizioni fino al 3 aprile 2020, viene meno il nesso strumentale tra il trattenimento e il concreto svolgimento degli accertamenti cui lo stesso è finalizzato, in primis l’audizione. Ciò comporta che il bene della libertà personale non può essere compresso, attesa la riserva di legge ex art. 13 Cost.

 


Tribunale di Trieste, Verbale di udienza del 18 marzo 2020, n. 980