UNAR: discriminatoria la distribuzione della solidarietà alimentare

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Necessario estendere i buoni pasto a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e a coloro che, privi di titolo di soggiorno, sono costretti temporaneamente sul territorio a causa del blocco della mobilità imposto dall’emergenza.

L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali ha pubblicato le linee guida in materia di interventi di solidarietà alimentare affrontando la questione della distribuzione dei buoni spesa, tematica che ASGI sta seguendo da vicino in queste settimane attraverso azioni specifiche nei singoli comuni.

L’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 stabilisce che i fondi di solidarietà alimentare hanno l’obiettivo di fornire sostentamento alle esigenze primarie di persone in particolare bisogno, e che devono essere indirizzati ai “nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza da virus Covid-19, stabilendo che tra quelli in stato di bisogno occorrerà dare priorità ai nuclei che non beneficiano di altre forme di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).”

Di fatto però la facoltà di individuare i criteri di accesso al fondo è stata lasciata ai singoli Comuni, che, come avevamo già rilevato, ha creato una situazione composita e spesso non in linea con la ratio della Protezione Civile.

L’UNAR ha rilevato tre criteri come particolarmente problematici:

  1. il possesso della cittadinanza italiana, o di uno Stato appartenente all’Unione Europea

  1. Il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non UE o la carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea;

  1. il possesso della residenza nei Comuni interessanti.

Questi criteri violano il principio di parità di trattamento dell’Unione Europea, in particolare gli art. 12 della direttiva 2011/98 per i titolari di permesso unico e l’art. 29 della direttiva 2011/95 per i beneficiari di protezione internazionale, così come gli l’art. 2, comma 41 e 43 del TU Immigrazione in quanto non viene garantita la parità di trattamento nelle prestazioni. L’UNAR afferma inoltre che queste disposizioni si possono configurare come discriminazione collettiva ai sensi dell’art. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 215/2003.

In definitiva, i criteri adottati da alcuni Comuni che per la distribuzione di buoni spesa e di generi di prima necessità a persone in stato di bisogno stabiliscono un ordine di priorità per i cittadini italiani, comunitari o per gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo e sono discriminatori nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti, titolari di un permesso di soggiorno diverso da quello di lungo periodo, nonché nei confronti di quelle persone del tutto prive di titolo di soggiorno ma che pure versino in stato di bisogno.

Il criterio della residenza risulta invece discriminatorio per tutti i cittadini senza fissa dimora, qualunque sia la loro cittadinanza. In questo modo la discriminazione risulta in controtendenza con i principi stessi dell’Ordinanza 658 della Protezione Civile, escludendo proprio i soggetti più vulnerabili.

I suggerimenti dell’UNAR

Al fine di distribuire i buoni spesa senza discriminazioni, l’UNAR suggerisce ai comuni di:

  • Estendere i buoni pasto a tutti i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, senza alcuna distinzione basata sulla tipologia del permesso né della scadenza tenuto conto che ai sensi del DL 103/2020 son stati tutti prorogati fino al 16 giugno 2020;

  • Estendere i buoni pasto e i generi di prima necessità anche agli stranieri privi di un titolo di soggiorno e a coloro che non sono iscritti all’anagrafe, purché domiciliati di fatto nel comune, anche temporaneamente in quanto costretto sul territorio a causa del blocco della mobilità imposto dall’emergenza coronavirus.

Si veda: Emergenza COVID-19: interventi di solidarietà alimentare attivati dai Comuni. Le osservazioni dell’UNAR.


Le azioni di ASGI

ASGI, in linea con le conclusioni dell’UNAR, ha lanciato un appello rivolto ai Comuni affinché modifichino i criteri discriminatori. Il servizio anti-discriminazione di ASGI ha inoltre seguito il caso di singoli comuni inviando numerose lettere, in alcuni casi, ottenendo come risultato la modifica dei criteri da parte di diversi comuni.

L’Associazione ha inoltre avviato un’azione in giudizio nei confronti dei Comuni di Ferrara e dell’Aquila che, nonostante il tentativo di risoluzione stragiudiziale, si sono rifiutati di modificare i requisiti. Il Comune di Ferrara. ad esempio, ha ricevuto  697.283,86 euro che ha già erogato a 429 italiani e solo 73 sono stati i beneficiari con cittadinanza extra UE (di cui 10 con carta di soggiorno).

Vi invitiamo a segnalare gli Avvisi Comunali con requisiti restrittivi al servizio antidiscriminazione scrivendo a: antidiscriminazione@asgi.it o chiamando al 3515542008 


Si veda anche Covid-19: buoni spesa ai cittadini in difficoltà tra discriminazioni e prassi virtuose.


Foto di Ronile, da Pixabay.

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