Corte europea per i diritti umani, sentenza del 25 giugno 2020, domanda n. 60561/14

La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto, all’unanimità, che c’é stata una violazione dell’articolo 4 (“nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio”) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha chiarito che il concetto di tratta di esseri umani comprende sia la tratta di esseri umani nazionale che quella transnazionale, a prescindere dal fatto che sia o meno collegata alla criminalità organizzata. Inoltre, la nozione di “lavoro forzato o obbligatorio” di cui all’articolo 4 della Convenzione mira a proteggere contro i casi di grave sfruttamento, come la prostituzione forzata, indipendentemente dal fatto che, nelle particolari circostanze di un caso, siano o meno collegate al contesto specifico della tratta di esseri umani. Infine si conferma che l’identificazione della persona quale vittima deve prescindere dalla dimostrazione degli elementi rilevanti sotto il profilo penale.


Corte Europea per i Diritti umani, sentenza del 25 giugno 2020, domanda n. 60561/14

Riassunto

Comunicato Stampa