Non va prorogata la richiesta di trattenimento di un cittadino straniero trattenuto nel Centro Per il Rimpatrio di Ponte Galeria in quanto l’emergenza sanitaria in atto – considerato che la privazione di libertà personale in spazi ristretti renderebbe difficoltoso garantire le misure previste a garanzia della salute dei singoli – impone di interpretare tutte le norme in materia in termini restrittivi dovendosi operare un bilanciamento tra tali norme e il diritto alla salute costituzionalmente e convenzionalmente garantito a qualunque persona comune presente sul territorio nazionale.
Tribunale Civile di Roma, decreto del 18 marzo 2020, n. 15892