Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 20 gennaio 2020, n. 1104

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dalla richiedente, il confronto tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine deve essere effettuato secondo il principio di “comparazione attenuata”, nel senso che quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il “secundum comparationis”, non potendo, in particolare, escludersi il rilievo preminente della gravità della condizione accertata solo perché determinatasi durante la permanenza nel paese di transito. (Nella specie la Corte, accogliendo il ricorso, ha ritenuto che la violenza sessuale e l’induzione alla prostituzione subite in Libia dalla ricorrente fossero indice di una situazione di così grave vulnerabilità da rendere intollerabile l’abbandono forzato del paese di accoglienza).

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 20 gennaio 2020, n. 1104