Tribunale di Trento, ordinanza 29 settembre 2020

Il requisito di 10 anni di residenza nello Stato previsto dagli artt. 5 co. 2 bis e  3 co. 2 bis L.P. Trento n. 15/2005 per l’accesso alle graduatorie per gli alloggi pubblici e per il contributo al pagamento dei canoni  è illegittimo perché contrasta con il principio della parità di trattamento  tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini italiani previsto dall’ art. 11 co. 1 lett. f) e lett. d) Direttiva 2003/109/CE.  Poiché detta norma di diritto dell’Unione è precisa e incondizionata la Provincia è tenuta a disapplicare la legge provinciale e a modificare il Regolamento che ribadisce il requisito, consentendo l’accesso agli alloggi e al contributo a tutti gli stranieri titolari del permesso di lungo periodo indipendentemente dalla durata del pregresso soggiorno in Italia. A tal fine la Provincia è anche tenuta a riaprire i termini di presentazione delle domande relative agli eventuali alloggi pubblici non ancora assegnati relativamente all’anno 2019, nonché a dare  informazione al pubblico dell’intervenuta modifica mediante pubblicazione dell’ordinanza sulla home page del sito istituzionale (nella specie il giudice ha anche condannato la provincia a pagare 50 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della condanna)

ex art. 5 co. 2 bis ed ex art. 3 co. 2 bis L.P. Trento n. 15/2005 – alloggi pubblici a canone sostenibile – 10 anni di residenza nel territorio nazionale – discriminazione – sussiste – disapplicazione del Regolamento – riapertura dei termini di presentazione delle domande – pubblicazione dell’ordinanza sul sito istituzionale

Tribunale di Trento, ordinanza del 29 settembre 2020, est. Flaim, ASGI (avv.ti Guarini e Guariso) c. Comune di Trento e Provincia Autonoma di Trento