Accesso agli hotspot da parte della società civile: il Tar Sicilia accoglie l’istanza cautelare presentata da ASGI

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Bari

Il diritto di accesso ai centri hotspot da parte della società civile: il Tar Sicilia accoglie l’istanza cautelare presentata da ASGI 

Sebbene la normativa interna ed europea tuteli ampiamenti il diritto di accesso e di comunicazione dall’interno all’esterno dei centri Hotspot e più in generale dei luoghi di trattenimento dei cittadini stranieri, tali luoghi sono sovente impermeabili al mondo esterno e le possibilità di accesso da parte di soggetti indipendenti dalle istituzioni ed estranei agli enti che li gestiscono sono estremamente limitate. 

Il lavoro di monitoraggio che, da anni, Asgi sta portando avanti, ha consentito di rilevare come l’approccio hotspot implichi un ricorso sistematico alla detenzione de facto e concretamente ostacoli o canalizzi l’accesso alla richiesta di asilo, restringendo o selezionando l’accesso all’informazione e al diritto di difesa.

In premessa appare opportuno sottolineare che, fatta eccezione per gli enti e le organizzazioni che hanno siglato protocolli o contratti con il Ministero dell’Interno, è estremamente difficile ottenere l’autorizzazione a visitare i centri hotspot: di sei richieste inviate dal progetto per accedere ai diversi hotspot, solo due hanno ricevuto risposta positiva ed è quindi stato possibile visitare gli hotspot di Taranto [1] e di Messina [2]. 

 Questo nonostante l’art. 7, comma c. 3, del D.Lgs. 142/2015, preveda esplicitamente che la P.A. non può impedire completamente l’accesso ai centri in cui possono essere trattenuti i richiedenti asilo agli enti di tutela esponenziale ma può solo limitarlo, temporaneamente, per motivi di sicurezza e d’ordine pubblico o in considerazione di esigenze transitorie di gestione amministrativa del centro.

Quindi, a fronte del rigetto opposto dalla Prefettura di Agrigento alla richiesta di accesso di una delegazione di esperti ASGI all’interno dell’hotspot di Lampedusa, Asgi ha promosso ricorso al TAR Palermo.

Con ordinanza n. 01069/2020 dd. 24.9.2020, Il Tribunale amministrativo, accogliendo la richiesta cautelare “ai soli fini del riesame”, ha riconosciuto ad Asgi il ruolo di ente di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, dunque di soggetto giuridico il quale, ai sensi dell’art. 7 c. 2 d.lgs 142/2015 non necessita di accordi specifici con il Ministero dell’Interno per accedere ai centri di trattenimento dei richiedenti asilo, quali sono anche i centri Hotspot, diversamente da quanto previsto dal punto B.2. delle Procedure Operative Standard (SOP) applicabili agli hotspot italiani, che appare utile ricordare rappresentano un atto di natura non normativa ma programmatica e politica contenente una serie di indicazioni operative attraverso le quali è attuato il metodo di gestione degli arrivi. 

Il Tribunale ha riconosciuto come insufficiente la motivazione addotta dalla Prefettura di Agrigento per giustificare il diniego , fondato su “ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa della struttura” non specificate né concrete.

Il Tribunale osserva come non sia sufficiente a negare l’accesso il rilievo che tale accesso è comunque consentito ad organismi internazionali come UNHCR, OIM, EASO e ad altre organizzazioni titolari di specifici mandati e progetti in materia ed evidenzia come non fosse stata neanche valutata una possibilità di differimento dell’accesso, tout court negato.

Il TAR ha dunque riconosciuto fondata la richiesta cautelare avanzata da Asgi ordinando alla Prefettura di Agrigento di riesaminare entro 30 giorni il provvedimento di rigetto. 

Nell’attuale scenario connotato da un’espansione delle forme di detenzione e una progressiva contrazione del diritto di asilo e dei diritti dei cittadini stranieri in arrivo nel territorio europeo nonché di condizioni estremamente critiche dei punti di crisi, tale decisione appare di fondamentale importanza nel contrastare l’inaccessibilità e l’invisibilità che caratterizzano tali luoghi. 


[1] Si veda il resoconto della visita all’hotspot di Taranto effettuata nel mese di maggio 2019.

[2] La visita presso l’hotspot di Messina è stata svolta nel mese di luglio 2019, si veda il report: Le procedure di redistribuzione e i limiti dell’accoglienza.

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