Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 17 giugno 2020, n. 11743

In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell’individuazione di eventuali situazioni di vulnerabilità, nell’accertare il livello d’integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, comparato con la situazione in cui versava prima dell’abbandono del paese di origine, deve valutarne la minore età, in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il migrante minorenne, in specie ove sia non accompagnato, trattandosi di condizione di “vulnerabilità estrema”, prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all’assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nella violazione dell’art. 3 Cedu. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, nell’escludere i presupposti per la protezione umanitaria, si era limitata a ritenere insufficiente l’inserimento sociale e lavorativo in Italia del richiedente, omettendo di verificare l’eventuale sua condizione di minore straniero non accompagnato).

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 17 giugno 2020, n. 11743