Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 23 febbraio 2018, n. 4455

La Cassazione eleva l’integrazione sociale a motivo rilevante per la determinazione della vulnerabilità individuale e di riconoscimento della protezione umanitaria. Motivo autonomo, ma non indipendente dalla condizione di origine del richiedente, che implica l’accertamento del fatto che egli nel suo Paese corra il rischio di veder sacrificati i propri diritti fondamentali anche per ragioni diverse da quelle per cui opera la protezione internazionale con lo status di rifugiato e con la protezione sussidiaria. Ma al giudice del merito spetta il compito di verificare se tale rischio di pregiudizio sia attuale. E tale gravosa funzione si può e si deve giovare dell’obbligo di cooperazione istruttoria e del beneficio del dubbio.

Massima di Chiara Favilli, tratta dall’articolo La protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018, Questione Giustizia, 14 marzo 2018

 


Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 23 febbraio 2018, n. 4455