Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 14 agosto 2020, n. 17130

La Cassazione eleva l’integrazione sociale a motivo rilevante per la determinazione della vulnerabilità individuale e di riconoscimento della protezione umanitaria. Motivo autonomo, ma non indipendente dalla condizione di origine del richiedente, che implica l’accertamento del fatto che egli nel suo Paese corra il rischio di veder sacrificati i propri diritti fondamentali anche per ragioni diverse da quelle per cui opera la protezione internazionale con lo status di rifugiato e con la protezione sussidiaria. Ma al giudice del merito spetta il compito di verificare se tale rischio di pregiudizio sia attuale. E tale gravosa funzione si può e si deve giovare dell’obbligo di cooperazione istruttoria e del beneficio del dubbio.

 

Massima conforme alla sentenza del 23 febbraio 2018, n. 4455 – massima di Chiara Favilli.


Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 14 agosto 2020, n. 17130