Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 16 luglio 2020, n. 15215

Il dovere di cooperazione istruttoria che gli artt.3 del D.Lgs. n.251 del 2007 ed 8 del D.Lgs. n.25 del 2008 pongono a carico del giudice, nella materia della protezione internazionale o umanitaria, impone allo stesso di utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in sede di giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 16 luglio 2020, n. 15215