Corte di Cassazione, II sezione civile, ordinanza del 17 luglio 2020, n. 15318

Il tribunale che sia investito del ricorso contro il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente solo se a quest’ultimo, nella fase amministrativa, sia stata data la facoltà di essere sentito e il verbale del colloquio, ove avvenuto, sia stato reso disponibile.

Corte di Cassazione, II sezione civile, ordinanza del 17 luglio 2020, n. 15318