Incostituzionale il limite di residenza per gli incentivi occupazionali

Tipologia del contenuto:Notizie

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 281/2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 88 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 9/2019 che limitava la concessione di incentivi occupazionali alle imprese per le assunzioni, l’inserimento o la stabilizzazioni di lavoratori  solo ai casi in cui i lavoratori assunti fossero residenti continuativamente nel territorio regionale da almeno cinque anni.

La Corte afferma il contrasto della legge regionale con l’art. 3 Cost per l’irragionevolezza del requisito di residenza, in quanto il collegamento con l’ente pubblico territoriale atto a garantire la prestazione viene già soddisfatto dalla sede dell’impresa che assume entro il territorio regionale,  così come la norma regionale finisce per contraddire  la propria ratio del riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinate da crisi aziendali, finendo per escludere lavoratori che abbiano svolto attività lavorativa nel FVG, anche se non residenti, e che dunque disporrebbero di quel collegamento con la realtà regionale atto a garantire loro piena parità di trattamento nelle misure di reinserimento lavorativo. 

Un altro passaggio interessante della sentenza è il seguente: “la residenza costituisce un requisito ragionevole al fine d’identificare l’ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, non è possibile che l’accesso alle prestazioni pubbliche sia escluso solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza” (sentenze n. 44 del 2020 e n. 107 del 2018).

La Corte riconosce inoltre nel requisito di residenza, una limitazione al diritto alla libera circolazione tra le Regioni e dunque una violazione dell’art. 120 co. 1 della Costituzione.

L’ASGI aveva già in passato segnalato la illegittimità della legge inviando una lettera a tutti i Consiglieri regionali del Friuli con la quale chiedeva una immediata modifica della disposizione successivamente impugnata dal Governo.

Secondo l’ASGI tale normativa sfavoriva il reinserimento di lavoratori di altri Paesi membri dell’Unione Europea residenti nel FVG o dei lavoratori frontalieri (ma anche dei lavoratori italiani provenienti da altre Regioni!), i quali avendo già svolto un’attività lavorativa nel FVG, avevano sviluppato un nesso sufficiente con il territorio regionale per poter concorrere alle politiche attive del lavoro e di reinserimento lavorativo, in condizioni di piena parità di trattamento con i lavoratori autoctoni.

La pronuncia della Consulta rappresenta dunque l’ennesima conferma di una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui l’introduzione di un requisito di lungo residenza per accedere ad agevolazioni o contributi statali costituisce un requisito contrario al principio di ragionevolezza non essendoci alcuna ragionevole correlazione tra la prestazione (o l’incentivo pubblico come nel caso di specie) e il requisito stesso.

Appare paradossale che queste misure discriminatorie nei confronti di lavoratori provenienti da altre regioni italiane o Paesi esteri vengano adottate proprio nelle Regioni del Nord-Est ove  maggiormente le imprese incontrano difficoltà a soddisfare i fabbisogni professionali di manodopera (Secondo i dati dell’ultima indagine ANPAL/UnionCamere il 38% delle imprese del campione selezionato nel FVG hanno dichiarato di avere difficoltà nel reperimento dei profili professionali richiesti, il dato più elevato tra le Regioni italiane dopo il Trentino-Alto Adige (39%)  e a cui segue il Veneto con il 36%, cfr. Excelsior Informa. I programma occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio, anno 2020).

E’ evidente che il problema del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in un contesto di crisi demografica, può trovare adeguata soluzione anche attraverso la capacità di attrazione di lavoratori da altri territori, cui dovrebbero seguire politiche  di supporto alla mobilità e di inclusione sociale e fondate sulle pari opportunità e non certo  misure discriminatorie volte a  creare illegittime, arbitrarie e  dannose gerarchizzazioni tra i lavoratori e le loro famiglie.


Foto da Unsplash

Tipologia del contenuto:Notizie