Corte d’Appello di Firenze, sentenza del 27 gennaio 2021

La richiesta di documentazione supplementare ai sensi dell’art. 3 DPR 445/2000 rivolta al solo cittadino straniero -che, a differenza del cittadino UE non può autocertificare – per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non è sostenuta da alcuna norma di rango  primario, è da considerarsi illegittima e irragionevole e costituisce discriminazione diretta ponendo il cittadino straniero, in ragione della sua condizione di straniero, in una situazione significativamente più svantaggiosa rispetto a quella dell’italiano.

accesso ERP – richiesta di documentazione supplementare rivolta al solo cittadino straniero -art. 3 DPR 445/2000- non è una norma di rango primario – illegittimità – discriminazione – sussiste

Corte d’Appello di Firenze, sentenza del 27 gennaio 2021, rel. Mariani, xxx (avv.ti Vignali, Guariso e Randellini) c. Comune di Arezzo (avv.ti Rulli e Pasquini)