Accesso ai CPR: il TAR Sicilia accoglie il ricorso di ASGI

Pubblichiamo il commento all’importante decisione del TAR della Sicilia, che permette di riaffermare l’accessibilità ai luoghi di detenzione amministrativa da parte della società civile e di porre un limite alla discrezionalità dell’amministrazione.

Il diritto di accesso ai centri per il rimpatrio da parte della società civile e l’obbligo di motivazione della Pubblica Amministrazione: il Tar Sicilia accoglie il ricorso presentato da ASGI 

Con sentenza n. 2169 del 21 ottobre 2020, il Tar Sicilia, Palermo ha accolto il ricorso dell’ASGI avverso il diniego della Prefettura, sulla base del parere del Ministero dell’Interno, all’accesso al Centro per il rimpatrio “Pian del Lago” di Caltanissetta (CPR), da parte di una delegazione dell’Associazione (al momento è in corso il giudizio di appello). 

In particolare, a seguito della richiesta di accesso al CPR (ampiamente motivata, come riconosciuto dal Collegio giudicante), le amministrazioni competenti si sono limitate a negare l’ingresso in quanto l’ASGI non rientrerebbe “tra i soggetti per i quali è possibile autorizzare l’accesso ai sensi del Regolamento approvato con D.M. 20 ottobre 2014”.

La motivazione è stata giudicata laconica e il diniego illegittimo sulla base del:

  • quadro normativo vigente che, come evidenziato dal Collegio, prevede: i) all’art. 7, commi 2 e 3, che gli enti esponenziali di tutela dei richiedenti asilo debbano poter accedere ai centri di detenzione e che la pubblica amministrazione possa esclusivamente differire l’accesso per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o comunque legati alla corretta gestione del CPR; ii) all’art. 6, comma 4, lettera e), del Regolamento Ministeriale 20 ottobre 2014, la possibilità di accesso al Centro, previa autorizzazione della Prefettura, anche ad “altri soggetti che ne facciano motivata richiesta”;

  • mancato preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., trattandosi di attività amministrativa non vincolata;

  • le non convincenti tesi della difesa erariale in cui si evidenzia che la finalità dell’ingresso sarebbe esclusivamente quella di verificare la condizione dei migranti all’interno del CPR e che l’Associazione non avrebbe tale finalità tra gli scopi statutari.

Su quest’ultimo punto, il Tar Palermo ha, in primo luogo, escluso che l’art. 6, comma 4, si limiti a consentire l’accesso al CPR esclusivamente per la suddetta verifica; e in secondo luogo, pur ammettendo che questa sia la ratio della norma regolamentare, ha espressamente affermato che gli scopi dell’ASGI, come si evince dallo Statuto, collimano con la predetta finalità.

Si tratta di una sentenza di particolare importanza, per diverse ragioni.

Dal punto di vista giuridico, oltre alla confermata legittimazione dell’ASGI (e di qualsiasi ente esponenziale dei diritti dei cittadini di Paesi terzi) all’accesso, merita una particolare notazione l’importanza riconosciuta al preavviso di rigetto, strumento di garanzia di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, che non può essere omesso in caso di attività non vincolata, pena l’illegittimità e il conseguente annullamento dell’azione amministrativa.

Inoltre, la pronuncia costituisce un precedente importante per riaffermare, anche nell’ambito delle diverse azioni portate avanti da ASGI, in particolare con il Progetto “In limine”, l’accessibilità ai luoghi di detenzione amministrativa da parte della società civile, ma soprattutto per porre un limite alla discrezionalità dell’amministrazione che non può negare l’accesso a tali luoghi in modo del tutto arbitrario.

Entrare in un CPR, secondo il quadro normativo vigente, non solo è possibile per Associazioni come l’ASGI che abbiano scopi statutari di tutela di cittadini di Paesi terzi, ma lo è altresì per qualsiasi soggetto che motivi adeguatamente lo scopo dell’ingresso.

Spetterà poi al Ministero e alla Prefettura condurre un’istruttoria completa ai fini dell’autorizzazione, ma tenendo ben presente i limiti posti dal Tar nella pronuncia in commento.

È, dunque, di fondamentale importanza continuare a portare avanti azioni, come quella confermata legittima dal Tar Palermo, di contrasto all’inaccessibilità e all’invisibilità dei CPR, anche per garantire la trasparenza dell’agire amministrativo in questi luoghi e la divulgazione delle prassi ivi attuate e di contribuire ad un dibattitto pubblico informato e consapevole sulla legittimità, i tempi e i modi della detenzione amministrativa.


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