Accesso ai CPR: il TAR Piemonte accoglie il ricorso di ASGI

Il TAR Piemonte ha pubblicato una sentenza che annulla l’atto con cui il Prefetto di Torino aveva negato ad ASGI l’accesso al CPR di Torino. Il nostro commento.


Il commento
Si ringraziano Alessandro Praticò e Valeria Capezio
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte del 4 aprile 2021, n. 260


Con la sentenza 360/2021, pubblicata il 6/4/2021, il TAR Piemonte ha annullato l’atto con cui il Prefetto di Torino aveva negato all’Associazione ASGI l’accesso all’interno del Centro per il rimpatrio di Torino. 

ASGI aveva richiesto di potervi accedere in qualità di ente esponenziale dei diritti e degli interessi dei cittadini stranieri, per finalità di garanzia e tutela dei diritti dei cittadini stranieri, e di monitoraggio e ricerca, in conformità e attuazione dei propri scopi statutari. Il rifiuto della Prefettura, sulla base del parere del Ministero dell’Interno, era stato fondato, oltre che su generiche ragioni di ordine e sicurezza pubblica, sull’assunto secondo cui l’associazione A.S.G.I. non apparterrebbe alla categoria dei soggetti cui sarebbe consentito l’accesso ai CPR.

Si tratta di una pronuncia importante perché, il Collegio ha affrontato, in diritto, il tema della sussistenza dell’interesse legittimo di soggetti collettivi esponenziali ad accedere ai CPR per esercitare attività di tutela dei diritti fondamentali delle persone che si trovino a subire pesanti limitazioni delle libertà personale. 

Ancora più in generale, il Tar con questa sentenza, implicitamente esclude che i CPR, strutture deputate alla detenzione amministrativa dei cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio destinatari di decreti di espulsione in corso di esecuzione e di talune categorie di richiedenti asilo, possano essere luoghi coperti da una zona d’ombra inaccessibile alla società civile.

Lo stesso Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nel suo ultimo Rapporto sulle visite effettuate nei CPR nel periodo 2019-2020, sottolinea tra i profili criticità della detenzione amministrativa in CPR definita nella prassi come “un meccanismo di marginalità sociale, confino e sottrazione temporanea allo sguardo della collettività (…)”, proprio l’impermeabilità di questi luoghi verso l’esterno sottolineando come la stessa “a lungo andare, gioca un ruolo negativo rispetto alla vita stessa delle strutture e di chi le abita”. 

Al di là dell’esito favorevole per l’ASGI, dunque, quel che preme rilevare è che si va affermando l’importante principio dell’accessibilità della società civile ai luoghi in cui viene esercitata l’azione amministrativa, soprattutto, laddove venga in rilievo la privazione libertà personale dei cittadini stranieri e la potenziale compressione di ulteriori diritti fondamentali.

A questa pronuncia, infatti, si aggiungono una recente pronuncia del T.A.R. Sicilia che, con la sentenza n. 2169 del 21 ottobre 2020, ha accolto analogo ricorso presentato dall’ASGI contro il Ministero dell’Interno, in ordine al diniego di accesso al CPR di Caltanissetta e ancora l’ordinanza del Tar Sicilia n. 943/2020 e l’ordinanza del Tar Sardegna n. 4/2021 che hanno, rispettivamente, imposto il riesame del diniego di accesso all’hotspot di Lampedusa e al CPR di Macomer. 

Affermare un generale principio di “accessibilità” a questi luoghi (e, di conseguenza imporre alla pubblica amministrazione di motivare correttamente eventuali differimenti o dinieghi di accesso) significa non solo rispettare i principi di tutela, trasparenza, garanzia e vigilanza, cardini della democrazia stessa, ma soprattutto significa finalmente renderli visibili all’opinione pubblica e sviluppare un dibattito consapevole non solo sulle condizioni delle persone trattenute, ma soprattutto sulla legittimità dell’esistenza stessa di tali centri di detenzione.

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