Tribunale di Pescara, ordinanza 4 giugno 2021

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione Abruzzo, e per essa dalla Giunta Regionale, consistente nell’avere adottato la DGR n. 193 del 10.4.2020 nella parte in cui, all’allegato A, prevede, per l’erogazione di contributi per l’acquisto di beni di prima necessità di cui all’art. 2, comma 1 lett. d) L.R. 9/2020, per i cittadini extra UE, anche il requisito del permesso di lungo periodo ex art. 9 TU immigrazione o in alternativa del permesso almeno biennale unitamente alla regolare attività lavorativa, anziché il solo requisito della residenza nel territorio regionale;

Regione Abbruzzo – DGR n. 193 del 10.4.2020 – contributi per l’acquisto di beni di prima necessità – requisito del permesso di lungo periodo ex art. 9 TU immigrazione o in alternativa del permesso almeno biennale unitamente alla regolare attività lavorativa – discriminazione – sussiste

Tribunale di Pescara, ordinanza del 4 giugno 2021, est. Di Fulvio, xxx (avv. Piscione) c. Regione Abbruzzo