Tribunale di Pescara: la Regione ha discriminato gli stranieri nell’accesso ai beni di prima necessità

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Prevedere requisiti di titolo di soggiorno per accedere ai beni di prima necessità viola la parità di trattamento: il Tribunale di Pescara ha dichiarato discriminatoria la delibera della Regione Abruzzo adottata in tempi di Covid-19

La Regione Abruzzo, con DGR n. 193 del 10.4.2020 aveva previsto un requisito restrittivo per i soli cittadini extra UE, al fine di poter accedere ai contributi per l’acquisto di beni di prima necessità, istituiti durante la pandemia con L.R. 9/2020: il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo ex art. 9 TU immigrazione o, in alternativa, del permesso almeno biennale unitamente alla regolare attività lavorativa.

La scelta delle Regione Abruzzo di escludere una grossa “fetta” di stranieri dal godimento di beni di prima necessità durante una pandemia mondiale non è stato purtroppo un caso isolato: ma come per il Comune di Ferrara e di Bonate Sopra, tali condotte sono state censurate dai Tribunali, che hanno fortunatamente ripristinato la parità di trattamento.

Nel caso di specie, con L.R. 6.4.2020, n. 9, la Regione Abruzzo aveva previsto “a favore delle persone fisiche e dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale per effetto dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria […] e nei limiti delle risorse stanziate” delle misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-economica determinatasi a causa della diffusione della malattia infettiva respiratoria “Covid-19” consistenti in un “contributo per l’acquisto di beni di prima necessità ai nuclei familiari di cui sopra, fino ad un massimo di euro 1.000,00 per ciascun nucleo”.

Nell’individuare i requisiti di accesso al contributo, la DGR, è andata oltre a quanto previsto dalla legge regionale, escludendo alcuni cittadini extra UE dall’accesso alla misura. Tuttavia, secondo il Giudice, trattandosi di “misure che assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona” non si possono tollerare restrizioni della platea dei destinatari, in quanto si violerebbero le norme di legge del Testo Unico Immigrazione poste a tutela della parità di trattamento nell’accesso a diritti fondamentali: tra queste l’art. 2 secondo cui: “allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”

Questa pronuncia completa un orientamento ormai consolidato secondo cui non è possibile chiedere un radicamento territoriale per l’accesso al welfare universale, e in particolare in questo periodo di emergenza, i criteri di accesso devono basarsi sempre sul criterio dell’effettivo bisogno.


L’ordinanza

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