Accolti ricorsi di 2 cittadini stranieri contro il trasferimento dalla Germania: in Italia manca la tutela dei diritti basilari

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L’Alta Corte Amministrativa del Nord Reno-Westfalia ha deciso con due sentenze del 20 luglio 2021 di non rimandare in Italia due richiedenti asilo che avevano già fatto domanda in Italia (una delle quali era stata accolta) perché rischierebbero di subire trattamenti inumani e degradanti.

Condividiamo il comunicato stampa del Tribunale amministrativo superiore per il Land del Nord Reno-Westfalia.

A questo link l’originale in tedesco.

29/07/2021

I richiedenti asilo e i beneficiari di protezione che si sono trasferiti dall’Italia in Germania e non hanno prospettive di alloggio e lavoro in Italia non posso essere ritrasferiti 

Le domande di asilo di una persona somala, titolare di protezione in Italia, e di un richiedente asilo del Mali, che aveva precedentemente chiesto asilo in Italia, non possono essere respinte come inammissibili, perché sussiste il grave rischio che in caso di rientro in Italia, i loro bisogni più elementari non vengano soddisfatti a lungo termine.

Questo è ciò che il tribunale amministrativo superiore per il Land Nord Reno-Westfalia ha deciso tramite due sentenze del 20 luglio 2021 pubblicate oggi. 

L’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati aveva respinto la domanda di asilo del somalo considerandola inammissibile perché aveva già ricevuto protezione internazionale in Italia.

Il tribunale amministrativo di Münster aveva respinto l’azione del somalo con la motivazione, che in Italia i beneficiari di protezione internazionale avrebbero il diritto a vivere per sei mesi nei centri di accoglienza; avrebbero accesso ad abitazioni in case popolari, al mercato del lavoro e alle prestazioni sociali.  L’attore, che è sano, giovane e può lavorare, in Italia non sarebbe minacciato da difficoltà materiali estreme e anche in mancanza di sostegno da parte dello stato, ci si può aspettare piuttosto che sia lui a cercare un’attività retribuita e a occuparsi del proprio sostentamento.

La domanda di asilo del maliano era stata dichiarata inammissibile, in quanto aveva già chiesto asilo in Italia, e siccome è competenza dell’Italia, la sua procedura di asilo dovrebbe continuare a svolgersi in tale paese. Il tribunale amministrativo di Minden ha ammesso l’azione del maliano con la motivazione che in Italia all’attore sarebbe stato sottratto il diritto all’alloggio tramite una procedura standardizzata e regolarmente eseguita; egli non avrebbe i mezzi economici sufficienti per guadagnarsi da vivere, né avrebbe in Italia dei conoscenti, che possano sostenerlo, né troverebbe in Italia un lavoro che gli avrebbe dato un adeguato reddito per finanziarsi un alloggio dignitoso e le condizioni elementari di sopravvivenza.

Il somalo aveva impugnato la sentenza del tribunale amministrativo di Münster con successo; l’impugnazione da parte della Repubblica federale di Germania convenuta avverso la sentenza del tribunale amministrativo di Minden invece, non ha avuto successo.

A sostegno delle sue due sentenze, il Tribunale amministrativo superiore ha affermato:

Le domande di asilo presentate dagli attori non possono essere respinte come inammissibili, poiché nel caso venissero rimpatriati in Italia, correrebbero il serio rischio di esser sottoposti a trattamenti inumani e degradanti.

I ricorrenti in Italia si troverebbero in una situazione di estremo bisogno materiale, indipendentemente dalle loro volontà e dalle loro decisioni personali, in quanto per un periodo prolungato non troverebbero alloggio e lavoro.

Entrambi i ricorrenti in caso di rientro in Italia non avrebbero accesso a una struttura di accoglienza e alle misure di sostentamento collegate. 

Essi non hanno più diritto all’alloggio in Italia.

Anche se il cosiddetto Decreto Salvini del 2018, che aveva limitato i diritti dei richiedenti asilo e delle persone titolari di protezione in Italia è stato riformato nel dicembre 2020 le norme che regolano la decadenza del diritto all’alloggio in un centro di accoglienza sono tuttora valide nonostante la riforma e in quattro anni sono state applicate dalle autorità italiane nei confronti dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione in almeno 100.000 casi. 

A partire da questi alti numeri di casi con riferimento ai fatti dei singoli ricorrenti, l’Alta Corte Amministrativa è convinta che il loro diritto al collocamento in Italia sia stato revocato. 

I ricorrenti inoltre – a differenza, ad esempio, dei malati o delle famiglie con figli minorenni – non presentano particolari caratteristiche di vulnerabilità, che potrebbero indurre le autorità italiane a provvedere eccezionalmente alla loro permanenza nel sistema di accoglienza italiano. Altri alloggi o appartamenti non sono disponibili o non possono essere finanziati dagli attori privi di mezzi finanziari. 

Non ci sono abbastanza rifugi per i senzatetto o di emergenza e questi offrono solo posti letto temporanei, ma non il sostentamento.

Dando uno sguardo all’attuale mercato del lavoro e della situazione economica, se gli attori tornassero, non troverebbero lavoro neanche lì. In Italia il tasso di disoccupazione è attualmente intorno al 10% e ; soprattutto, la disoccupazione giovanile supera il 33% e ciò comporta che i giovani attori non riescono a trovare un lavoro che gli consenta di sostenersi .In più, l’accesso al mercato del lavoro per gli attori è reso più difficile dalla mancanza di padronanza della lingua italiana e dalla mancanza di una specifica qualifica professionale.

Le prestazioni sociali e le abitazioni in case popolari sono concessi alle persone titolari di protezione – come l’attore proveniente dalla Somalia – tuttavia questo di solito si applica solo dopo un soggiorno minimo di diversi anni in Italia, cosa che i beneficiari di protezione – come anche il somalo – regolarmente non riescono a soddisfare.

L’Alta Corte Amministrativa non ha accolto le impugnazioni contro le sentenze. 

Contro il provvedimento della Corte può essere presentato reclamo sul quale decide il Tribunale amministrativo federale.

Numero di fascicolo: 11 A 1674 / 20.A (1a istanza: VG Münster 10 K 3382 / 18.A) e 11 A 1689 / 20.A (1a istanza: VG Minden 10 K 4090 / 18.A)

Referente: Presidente del Tribunale Amministrativo Superiore Dott. Dahme, addetto stampa, telefono: (0251) 505-455

Giudice presso il Tribunale amministrativo superiore di Rauschenberg, supplente Addetto stampa, telefono: (0251) 505-354

Presidente del tribunale amministrativo superiore Sander, vice Addetto stampa, telefono: (0251) 505-331

Tribunale amministrativo superiore della Renania settentrionale-Vestfalia, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, http://www.ovg.nrw.de

Telefono: (0251) 505-0, fax: (0251) 505-352, e-mail: pressestelle@ovg.nrw.d

Si ringrazia Maria Grazia Marelli per la traduzione

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