Tribunale di Torino, sentenza 25 marzo 2022

La revoca del RDC disposta dall’INPS e la conseguente richiesta di restituzione delle somme percepite per carenza del requisito di residenza decennale è illegittima in quanto l’Istituto aveva disposto le verifiche solo nell’ultimo comune di residenza, mentre non aveva tenuto conto di un pregresso periodo di residenza precedente a una cancellazione per irreperibilità e dunque il requisito dei 10 anni di residenza richiesta dalla legge risulta perfettamente integrato.

Reddito di cittadinanza – cittadina UE – revoca per carenza requisito residenza decennale – diritto – sussiste

Tribunale di Torino, sentenza del 25 marzo 2022, est. Mancinelli, xxx (avv.ti Guariso, Neri e Lavanna) c. INPS