L’INPS si adegua finalmente alle sentenze europee sugli assegni al nucleo familiare all’estero

Tipologia del contenuto:Notizie
bilancia della giustizia

Con la circolare n. 95 del 2.8.2022 l’INPS dichiara terminata, con molto ritardo, la sua incomprensibile “resistenza”  sulla questione ANF agli stranieri per i familiari residenti all’estero;   vengono quindi emanate le disposizioni per ottenere il pagamento relativamente ai periodi non prescritti.

Gli assegni al nucleo familiare per i familiari all’estero, un diritto in ritardo di 9 e 16 anni per gli stranieri

La circolare dichiara di voler “dare applicazione” alla recente sentenza 11.3.2022 n. 67  della Corte Costituzionale, ma in realtà tale sentenza  si è solo limitata a dichiarare l’inammissibilità della questione di costituzionalità, invitando i giudici (e quindi indirettamente anche la pubblica amministrazione) a dare applicazione alle sentenze della Corte Europea del 25.11.2021 e dunque alle direttiva 2003/109 e 2011/98.

L’adeguamento tra diritto interno e diritto dell’Unione arriva quindi (rispettivamente) a 16 e 9 anni dal termine ultimo di recepimento delle due direttive: un ritardo clamoroso che nel frattempo ha “consumato” per prescrizione i diritti di molti stranieri.

Ora l’INPS comunica che gli uffici periferici rivedranno i provvedimenti di diniego a fronte di richieste di riesame e accoglieranno le nuove domande che verranno eventualmente proposte.

Come si ottengono gli assegni arretrati

Ai fini dell’accoglimento sarà necessario, secondo la circolare,  produrre documentazione del paese di origine dei familiari, ove venga attestato sia il legame familiare (coniuge e figli minori, altri familiari solo in casi particolari) sia il reddito dei familiari in tutto il periodo oggetto della richiesta (secondo la circolare occorre una attestazione reddituale per ogni anno,  ma non è detto che gli uffici competenti siano in grado di rilasciare documentazione reddituale relativa agli anni passati).

Qualora  rilasciata dall’autorità competente del Paese dove i familiari vivono, il documento deve essere tradotto e la traduzione deve essere autenticata dalla autorità consolare italiana in quel paese.

Qualora invece il documento sia rilasciato dalla autorità consolare di quel Paese in Italia (e quindi sia rilasciato in Italiano) , il documento deve essere legalizzato a cura della Prefettura, alla quale occorrerà quindi rivolgersi.

Rischio contenzioso e decadenza del diritto

E’ presumibile che la questione dei documenti darà luogo a un vasto contenzioso. Per il momento si può ipotizzare che qualora lo straniero si attivi con diligenza per ottenere i documenti, ma lo Stato non li rilasci o li rilasci in forma ritenuta dall’INPS insufficiente,  sarà comunque possibile agire in giudizio facendo valere i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 157/2021. Questa sentenza ha dichiarato incostituzionali le norme relative all’accesso al gratuito patrocinio nella parte in cui escludevano il richiedente straniero dal beneficio anche se questi si era attivato “con correttezza e diligenza” per ottenere la documentazione estera.

E’ importantissimo ricordare che il tempo necessario alla raccolta dei documenti rischia spesso di far incorrere in decadenza e quindi nella perdita definitiva del diritto. Infatti per gli ANF vige un duplice sistema secondo cui la prescrizione è quinquennale (art. 23, comma 1, DPR 797/1966) ma concorre con il termine di decadenza di un anno dalla decisione del Comitato provinciale sul ricorso amministrativo  (art. 47 DPR 639/70 e 24 L. 88/2989).

  • Se l’interessato non ha mai presentato domanda può richiedere gli assegni per 5 anni antecedenti la domanda e attendere con calma la decisione dell’INPS: in questo caso infatti il termine di decadenza decorre dalla domanda (si tratta in totale di 300 giorni per il procedimento amministrativo più un anno dalla decisione o dal silenzio sul ricorso amministrativo).
  • Se però aveva già presentato domanda in passato deve affrettarsi a rispettare questi termini ricostruendo attentamente il termine ultimo, altrimenti incorre in decadenza e perde ogni diritto.

In altre parole la domanda, anziché interrompere la prescrizione e far scattare un nuovo termine quinquennale, come accade di solito, fa scattare il termine breve per proporre il giudizio.

Anche la circolare INPS precisa che non verranno riesaminate o accolte le domande per le quali sia intervenuta decadenza (tesi peraltro discutibile visto che la decadenza sarebbe imputabile all’INPS che ha diffuso in tutti questi anni informazione in contrasto con il diritto dell’Unione).

Ricordiamo infine che la prestazione ANF è stata soppressa dal marzo 2022.

Gli arretrati richiedibili per il motivo qui illustrato andranno via via riducendosi  e non potranno più essere richiesti dal febbraio 2027.


INPS, circolare del 2 agosto 2022, n. 95Assegno per il nucleo familiare. Nuove disposizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo. Applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022

Allegato alla Circolare 95/2022


Si veda anche:

Tipologia del contenuto:Notizie