Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022

Si chiede alla CGUE se l’art. 29 e l’art. 26 direttiva 2011/95 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma nazionale come quella contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a) D.L. n. 4/2019, la quale, al fine di accedere a una prestazione di contrasto alla povertà e di sostegno nell’accesso al lavoro e all’inserimento sociale come il “reddito di cittadinanza” prevede il requisito di 10 anni di residenza nello Stato Italiano, in aggiunta al requisito di 2 anni continuativi di residenza antecedenti la domanda.

RDC – 10 anni di residenza – titolari di protezione internazionale – possibile contrasto con gli artt. 29 e 26 direttiva 2011/95 – rinvio pregiudiziale

Tribunale di Bergamo, ordinanza del 16 novembre 2022, est. Bertolino, xxx (avv. Guariso, Traina e Maggi) c. INPS (avv. Imperato)