ASGI ammessa come AMICUS CURIAE nella causa in materia di Reddito di Cittadinanza

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Dal gennaio 2020 sono cambiate le regole dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: l’importante novità è rappresentata dall’apertura della Corte Costituzionale all’ascolto della società civile, i c.d. “amici curiae”

Gli  “amici curiae”  sono definiti dall’art. 4 ter delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale quali «formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità».

Gli “amici curiae” possono partecipare al processo presentando delle opinioni scritte che il Giudice delle Leggi potrà utilizzare nella costruzione delle proprie argomentazioni. Sono ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità. Tali “formazioni sociali” non assumono però qualità di parte nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non partecipano all’udienza.

L’ASGI è stata ammessa come “amicus curiae” nel procedimento avente ad oggetto la legittimità della norma che prevede il requisito della residenza da almeno 10 anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa sul territorio nazionale per accedere al Reddito di cittadinanza, sollevata dalla Corte d’Appello di Milano.

L’udienza è fissata per il 21 marzo p.v.


L’opinione scritta dell’ASGI

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