Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost. – sia sotto il profilo della irragionevolezza, che sotto quello della disparità di trattamento –  l’art.5, comma 1, lettera b) della legge regionale Liguria 29.6.2004 n.10, nella parte in cui prevede che per accedere alle graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia necessaria la residenza o l’attività lavorativa da almeno 5 anni nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando.

 

Edilizia residenziale pubblica – requisito di cinque anni di residenza o attività lavorativa nel bacino di utenza del bando  – denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento – incostituzionalità – sussiste

Corte Costituzionale, sentenza del 20.4.2023 n. 77, pres. Sciarra, est. De Pretis