Il Tribunale di Roma riconosce la cittadinanza italiana ex art. 4 co. 2 l. 91/92 ad una ragazza neomaggiorenne priva di permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica continuativa, affermando in maniera chiara che il possesso del permesso di soggiorno non costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento della cittadinanza.
In particolare il Tribunale chiarisce che la nozione di residenza debba essere intesa ai sensi dell’art. 43 c.c. come dimora abituale, che può essere provata con ogni mezzo laddove non coincidente con quella anagrafica, dal momento che le risultanze anagrafiche costituiscono una mera presunzione.
Inoltre, richiamando l’art. 33 del dl 69/2013, chiarisce che “il possesso del titolo di soggiorno in corso di validità al momento della richiesta di cittadinanza per elezione non è da considerarsi elemento costitutivo ed imprescindibile ai fini della concessione dello status civitatis“.
Si ringrazia Ginevra Maccarrone per la segnalazione.