Esenzione ticket e parità di trattamento tra inoccupati e disoccupati

Sintesi

Ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario rileva lo stato di non occupazione, non la circostanza che l’interessato abbia in precedenza svolto attività lavorativa.

Il superamento, ai fini dell’esenzione dal ticket, della distinzione tra la persona disoccupata ed inoccupata, voluto dal D.lgs. n. 150/2015 e ribadito della Circolare del Ministero del lavoro n. 5090 del 4.4.2016, è stato applicato per la prima volta la Regione Piemonte, riferendosi alle persone richiedenti protezione internazionale, con una specifica circolare nel 2016 seppur con una soluzione “personalizzata”. Persistendo una differente prassi applicativa in Italia, anche supportata da indicazioni ministeriali non chiare ed aggiornate, con una lettera a firma di ASGI, SIMM e altri gruppi e associazioni che si occupano di assistenza sanitaria alle persone straniere, si è chiesto al Ministero di rendere uniforme l’assistenza facendo applicare quanto previsto dalla legge.

Attraverso una serie di azioni legali a partire da singoli casi, la questione è stata posta avanti a diversi tribunali che hanno confermato il diritto all’esenzione di quanti erano privi di occupazione a prescindere se avevano avuto un precedente impiego.

A seguito di una richiesta di chiarimenti del Ministero della Salute in merito all’equiparazione tra “disoccupati” e “inoccupati” per l’accesso all’esenzione del pagamento delle spese sanitarie, il Consiglio di Stato ha elaborato una ricostruzione normativa rilevando che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2015, la norma su cui si fondava la distinzione tra “disoccupati” e “inoccupati” è stata ufficialmente abrogata. L’art. 19, commi 1 e 2, di tale d.lgs. n. 150/2015 ha così disposto: “1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro dell’impiego.“

Inoltre, si legge nel parere, che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato, con nota prot. U 0010055 del 16/11/21, quanto segue: “la condizione di disoccupazione ha carattere generale e comprende sia coloro che hanno perso per qualsiasi causa un rapporto di lavoro subordinato o autonomo che coloro che non hanno mai intrapreso un’attività lavorativa, in quanto ciò che rileva è esclusivamente l’essere privi di impiego unitamente alla disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa”.
Il Consiglio di Stato ha concluso che, in base alla previsione recata dall’art. 19 del d.lgs. n. 150/15, sia venuta meno la precedente distinzione tra “disoccupato” ed “inoccupato”, e che debba considerarsi “disoccupato” il soggetto privo di lavoro a prescindere dal fatto che abbia svolto o meno, precedentemente, attività lavorativa.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, infine, che le potenziali conseguenze in termini di aggravio di spesa per l’erario prospettate dal Ministero dell’economia e delle finanze “non possono inficiare la corretta applicazione della vigente normativa”.

Giurisprudenza e pareri

Questioni aperte

Monitoraggio sull’effettiva parità di trattamento tra inoccupati e disoccupati

Appare necessario monitorare che le Regioni o le Aziende sanitarie si adeguino al parere modificando le informazioni sui propri siti internet e non operino distinzioni tra disoccupati e inoccupati.

Si consiglia agli “inoccupati” di presentare domanda di esenzione di pagamento del ticket sanitario qualora ne ricorrano gli altri presupposti.

Potete segnalare eventuali violazioni al Servizio Antidiscriminazione dell’ASGI

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