Pediatra di libera scelta per tutti i minori stranieri

Sintesi

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell’assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani. Con l’iscrizione al SSN italiano a titolo obbligatorio, tutti i minori,  siano essi figli di genitori privi di titolo di soggiorno o minori non accompagnati o regolari ma in attesa di rilascio o rinnovo del permesso, hanno diritto al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale, quali soggetti destinatari delle più ampie misure di tutela in relazione alla loro naturale vulnerabilità in applicazione al principio di tutela della salute previsto dalla Convenzione per i diritti del fanciullo del 1989 oltre che ai principi costituzionali sulla tutela della salute e sul diritto alla parità di trattamento.

Per rendere effettivo questo diritto sono state necessarie azioni legali e campagne informative rivolte alle Regioni italiane e al Ministero della Salute.

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dei minori figli di stranieri irregolarmente presenti, in condizione di parità con i cittadini italiani, è diventata effettivamente obbligatoria con l’Accordo Stato Regioni n. 255/CSR/2012 “Indicazioni per la corretta  applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle  Regioni e Province autonome”, e con il successivo DPCM del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento  dei livelli essenziali di assistenza. Il diritto all’iscrizione obbligatoria per i minori non accompagnati anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno viene previsto conl’art.14, comma 1 della Legge n. 47 del 7 aprile 2017 “Disposizioni in materia  di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, modificando l’art.34 del T.U  286/1998. 

La concreta fruizione del diritto sancito dalle norme sopracitate è stata limitata dal mancato possesso del Codice Fiscale, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate solo a chi è titolare di un regolare permesso di soggiorno e senza il quale non si può procedere all’iscrizione al SSN. Al fine di fornire indicazioni operative per l’attribuzione del codice fiscale, l’Agenzia delle Entrate nazionale ha emanato e divulgato presso tutti gli Uffici territoriali dell’Agenzia,  la Risoluzione n.25/E (il 7 giugno 2022), che declina le modalità di attribuzione del Codice Fiscale ai minori  stranieri, ancorché privi di permesso di soggiorno. Il Ministero della Salute ha successivamente pubblicato una propria circolare (8 agosto 2022) rivolta a tutte le regioni italiane affinché si attivino per dare indicazioni alle Aziende Sanitarie locali.

Giurisprudenza e documenti

8.08.2022 – Circolare del Ministero della Salute

7.06.2022 – Risoluzione n.25/E dell’Agenzia delle Entrate

Accordo Stato Regioni n. 255/CSR/2012 “Indicazioni per la corretta  applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle  Regioni e Province autonome”

Questioni aperte

Effettiva ed uniforme applicazione

ASGI sta monitorando l’applicazione della circolare ed inoltrerà formale istanza di adempimento dell’obbligo nei confronti di tutte le Regioni inadempienti, confidando che non sia necessario promuovere ricorsi per discriminazione collettiva.

Potete segnalare eventuali violazioni al Servizio Antidiscriminazione dell’ASGI