Minori stranieri non accompagnati: Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa richiama l’Italia ad attuare le sentenze della Corte Europea dei Diritti umani

Con un’importante decisione pubblicata il 15 marzo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha valutato che l’Italia non abbia adeguatamente attuato la sentenza della Corte Europea dei Diritti umani Darboe e Camara c. Italia e ha invitato le autorità ad adottare le misure necessarie alla sua attuazione.

In tale sentenza, del 2022, l’Italia era stata condannata per aver collocato un minore straniero non accompagnato per più di 4 mesi in un centro di accoglienza per adulti, sovraffollato e privo di strutture e assistenza sanitaria adeguate, e per averlo identificato come adulto, solo sulla base di un esame radiografico del polso e senza garantirgli la possibilità di presentare ricorso.

Nel 2023, il Governo italiano ha chiesto al Comitato dei Ministri di chiudere la procedura di supervisione della sentenza, sostenendo che siano state prese le necessarie misure per far cessare le violazioni riscontrate. 

ASGI ha inviato due comunicazioni al Comitato, evidenziando come, nell’accoglienza e nelle procedure di accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati, persistano violazioni sistemiche della Convenzione Europea dei Diritti umani analoghe a quelle per cui l’Italia è stata condannata nella sentenza Darboe e Camara, e come tali violazioni siano aumentate significativamente in seguito all’entrata in vigore del decreto legge 133/23, convertito in legge 176/23. 

Nella decisione del 15 marzo 2024, il Comitato dei Ministri “prende atto con preoccupazione che la legislazione emanata nell’ottobre 2023 sembra avere notevolmente ridotto le garanzie relative alla procedura di accertamento dell’età, incluse quelle centrali nell’analisi della Corte Europea”, affermando che “sono necessarie ulteriori misure per garantire l’effettiva attuazione delle disposizioni emanate nel 2017 e per garantire che anche in situazioni di emergenza, i minori non accompagnati beneficino in diritto e in pratica della presunzione di minore età e delle garanzie minime che, in base a queste sentenze, devono accompagnare la procedura di accertamento dell’età”.

Inoltre, il Comitato dei Ministri afferma che la capacità del sistema di accoglienza dei minori non accompagnati “rimane largamente insufficiente e che sono quindi necessarie ulteriori misure per garantire che i minori non accompagnati che arrivano in Italia siano collocati in strutture dedicate e in condizioni adeguate o beneficino di altre sistemazioni adeguate alle loro esigenze di minori, e quindi rispondenti al loro superiore interesse, incluso nel periodo di attesa dell’esito delle procedure di accertamento dell’età”.

Il Comitato “sottolinea fermamente che l’obbligo delle autorità di attenersi alla sentenza della Corte in Darboe e Camara include la prevenzione di ulteriori violazioni del divieto assoluto di trattamenti inumani o degradanti, che non ammette eccezioni o deroghe neanche in situazioni di emergenza; ha quindi espresso la profonda preoccupazione per la legislazione emanata alla fine del 2023 che ha invece fornito la base giuridica per collocare i migranti non accompagnati di età superiore ai 16 anni in strutture per adulti, per periodi fino a 150 giorni” e ha invitato le autorità a “risolvere le carenze nell’osservanza delle garanzie procedurali minime durante le procedure di accertamento dell’età”.

Alle autorità viene richiesto di fornire informazioni sulle misure adottate per affrontare questi problemi entro il 15 settembre 2024, in vista del prossimo esame dell’attuazione della sentenza da parte del Comitato dei Ministri.

I casi in esame riguardano il mancato rispetto da parte delle autorità delle garanzie minime previste a tutela dei minori stranieri non accompagnati, in particolare durante le procedure di accertamento dell’età, in relazione alle condizioni del loro soggiorno e al loro collocamento nei centri di accoglienza per adulti, nonché in relazione all’inefficacia o l’indisponibilità degli strumenti di tutela.

Per quanto riguarda le misure individuali

Il Comitato ha esortato le autorità a pagare, senza ulteriori indugi, il risarcimento assegnato dalla Corte al sig. Diakitè per il danno non patrimoniale e le spese processuali e ad informare di conseguenza il Comitato.

Per quanto riguarda le misure generali

Preso atto delle informazioni sulla riforma del 2017 sull’accertamento dell’età nel contesto migratorio, che la Corte ha ritenuto rispondere ai più alti standard internazionali, inclusi quelli stabiliti nella raccomandazione pertinente del Comitato dei Ministri agli Stati membri; preso atto con preoccupazione che la legislazione emanata nell’ottobre 2023 sembra avere notevolmente ridotto le garanzie relative alla procedura di accertamento dell’età, incluse quelle centrali nell’analisi della Corte Europea in questi casi;

Considerato, alla luce delle informazioni disponibili, che sono necessarie ulteriori misure per garantire l’effettiva attuazione delle disposizioni emanate nel 2017 e per garantire che anche in situazioni di emergenza, che i minori non accompagnati beneficino in diritto e in pratica della presunzione di minore età e delle garanzie minime che, in base a queste sentenze, devono accompagnare la procedura di accertamento dell’età;

Riconosciuti gli sforzi compiuti dalle autorità italiane per aumentare la capacità di accoglienza dei minori non accompagnati, si nota con preoccupazione che questa capacità rimane largamente insufficiente e che sono quindi necessarie ulteriori misure per garantire che i minori non accompagnati che arrivano in Italia siano collocati in strutture dedicate e in condizioni adeguate o beneficino di altri accordi assistenziali adatti alle loro esigenze di bambini e ragazzi, e quindi rispondenti al loro migliore interesse, anche nel periodo di attesa dell’esito delle procedure di accertamento dell’età;

In questo contesto, il Comitato ha sottolineato fermamente che l’obbligo delle autorità di attenersi alla sentenza della Corte in Darboe e Camara include la prevenzione di ulteriori violazioni dell’assoluto divieto di trattamenti inumani o degradanti, che non ammette eccezioni o deroghe anche in situazioni di emergenza; ha quindi espresso la profonda preoccupazione per la legislazione emanata alla fine del 2023 che ha invece fornito la base giuridica per collocare i migranti non accompagnati di età superiore ai 16 anni in strutture per adulti, per periodi fino a 150 giorni;

Per quanto riguarda i rimedi interni, il Comitato ha richiesto alle autorità di indicare rapidamente se e quali vie legali sono disponibili nel diritto interno per i migranti minori non accompagnati che vogliano intentare una causa legale e ottenere un risarcimento in relazione alle loro condizioni di accoglienza; il Comitato ha ritenuto che la disponibilità ed efficacia di strumenti di tutela durante le procedure di accertamento dell’età dipenda dall’azione delle autorità che devono risolvere le carenze nell’osservanza delle garanzie minime durante queste procedure;

Le autorità sono tenute a fornire informazioni sulle misure aggiuntive adottate e previste per affrontare le questioni sopra menzionate e le altre questioni delineate nell’analisi preparata dal Segretariato per il presente  esame entro il 15 settembre 2024; si è deciso di riprendere la valutazione  dei casi in una delle riunioni sui Diritti Umani nel 2025.


Ansa, 15 marzo 2024: Italia ancora sorvegliata speciale per i diritti dei migranti minorenni

Minori stranieri non accompagnati e prima accoglienza in Italia

I minori, appena giunti sul nostro territorio hanno diritto al permesso di soggiorno per minore età (art. 32 D.Lgs. 286/98) e ad essere accolti nei centri a ciò deputati dal Ministero dell’Interno fino al raggiungimento della maggiore età. La legge italiana vieta espressamente il trattenimento dei minori stranieri non accompagnati nei centri di permanenza per il rimpatrio, negli hotspot e nei centri governativi di prima accoglienza (D.Lgs. 142/2015).

Esplora le nostre azioni legali e di advocacy

Photo credit: CherryX per Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons